Dettaglio Legge Regionale

Disciplina sulla vigilanza degli enti cooperativi. (9-7-2008)
Trentino Alto Adige
Legge n.5 del 9-7-2008
n.30 del 22-7-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
11-9-2008 / Impugnata


La legge regionale in esame, recante la “disciplina sulla vigilanza degli enti cooperativi”, emanata dalla regione Trentino-Alto Adige nell’ambito della competenza esclusiva alla stessa riconosciuta dall’art. 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale (d.lgs. n. 670 del 1972), in materia di “sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- gli artt. 22 e 23, individuando e disciplinando la figura professionale dei “revisori cooperativi”, eccedono sia dalla competenza legislativa esclusiva sopra enunciata in materia di vigilanza sulle cooperative sia dalla competenza legislativa concorrente in materia di “professioni”, la quale, pur esulando dalle competenze statutarie, deve ritenersi attribuita a tale regione ad autonomia differenziata dall’art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 delle l. cost. n. 3 del 2001. Tali disposizioni regionali infatti, disciplinando l’accesso alla figura professionale dei “revisori cooperativi”, relativamente ai quali prevedono l’istituzione di un apposito elenco presso l’associazione di rappresentanza, e stabiliscono i requisiti di professionalità (titoli di studio, tirocinio ed esame teorico-pratico) alla cui sussistenza è subordinata l’iscrizione nel detto elenco, violano il principio fondamentale in materia di “professioni” secondo il quale spetta allo Stato, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 222 e 93 del 2008,n 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l’istituzione dei relativi albi. Tale principio si pone come limite di ordine generale allo svolgimento della potestà legislativa regionale in materia di professioni e prescinde dal settore nel quale l’attività si esplica, settore che può ben essere oggetto di una competenza esclusiva della Regione, corrispondendo, come più volte affermato dal giudice delle leggi, all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario. Proprio con riferimento ad una attività professionale incidente in un ambito di competenza residuale delle regioni (il turismo) la Consulta ha infatti recentemente specificato con la sentenza n. 222 del 2008 che “quale che sia il settore nel quale una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.”.
A tali principi risulta chiaramente ispirato anche il d. lgs. n. 30 del 2006, che, nell’effettuare la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni delinea i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina delle attività professionali, affermando che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”.
Tanto premesso è indubbio che le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23, contenendo una disciplina esaustiva della professione dei revisori cooperativi, violano tale assetto costituzionale di competenze, ponendosi in contrasto con la normativa statale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative, contenuta nell’art. 7 del d. lgs. n. 220 del 2002, e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al d. lgs. n. 88 del 1992. Peraltro tali disposizioni regionali, e in particolare l’art. 22, comma 2, secondo il quale i revisori cooperativi possono essere “scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi”, richiedendo anche a coloro che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili il possesso dei requisiti per accedere all’istituendo elenco dei “revisori cooperativi”, incidono sulla normativa statale che disciplina l’albo nazionale con ulteriore violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Le disposizioni regionali sopra indicate debbono pertanto essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost. per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni attribuiti alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, terzo comma Cost.

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