Dettaglio Legge Regionale

Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale. (28-7-2008)
Piemonte
Legge n.23 del 28-7-2008
n.30 del 29-7-2008
Politiche ordinamentali e statuti
19-9-2008 / Impugnata



La legge in esame è illegittima in quanto, l'articolo 24, comma 2, prevede la possibilità, da parte della Regione, di conferire incarichi di direttore regionale a tempo determinato con contratto di diritto privato, entro il limite del 30% dei posti in organico, a persone esterne all'amministrazione regionale, con ciò elevando illegittimamente il limite percentuale imposto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fissato al 10%.
Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale nell'indicare tale limite elevato per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Pertanto, per i motivi sopra evidenziati, la norma in esame viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Analogamente è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, in data 18 giugno u.s., l'impugnativa della legge della Regione Liguria n. 10/2008, che prevedeva l'attribuzione di incarichi dirigenziali fino al 30% dei posti in organico dei dirigenti.

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