Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio. (11-8-2008)
Lazio
Legge n.14 del 11-8-2008
n.30 del 14-8-2008
Politiche economiche e finanziarie
10-10-2008 / Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine ad alcune disposizioni dell'articolo 1, in particolare i commi 65, 69, 73, 79 (con i collegati commi da 80 a 82) e 85. Si premette che i commi da 65 a 72 prevedono interventi prioritari per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La Regione Lazio, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della l. n. 311/04, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta del 4 luglio 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, individuando lo stesso nella Persona del Presidente della Regione pro tempore.
1. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 85, ed il collegato comma 65, della legge in esame, contrasta con le prerogative proprie del Commissario ad acta, previste dall'articolo 4 del suddetto d.l. n. 159/07, convertito in legge con la l. n. 222/07, violando gli articoli 5, 118 e 120, comma 2, della Costituzione, mettendo a rischio l'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, violando il principio di leale collaborazione.
Infatti, il comma 85, ed il conseguentemente collegato comma 65, dettando norme per la salvaguardia dell'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione, prevede che non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale. Così disponendo, in relazione alla problematica del rientro dal disavanzo sanitario, la norma in esame in combinato disposto con il comma 65, perviene allo svuotamento del potere commissariale limitandone l’azione, se non addirittura azzerandone le prerogative, determinando un'alterazione nel rapporto fra Governo e Commissario, ponendosi in contrasto con gli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione e violando palesemente il principio di leale collaborazione.
La norma di cui al comma 85, inoltre, essendo dettata a regime e non avendo una validità transitoria particolare per la problematica sanitaria, viola anche l'articolo 118 e 120, comma 2, della Costituzione, negando allo Stato, di fatto, di esercitare quella potestà attribuitagli dalla Costituzione di Organo unificante della Repubblica.
Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, infatti, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sulla base di tale articolo la giurisprudenza costituzionale ha più volte ripetuto che "limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze. […] Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. È del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto" (cfr., per tutte, sent. Corte Cost. n. 303/03, punto 2.1, considerato in diritto).
Il comma in questione è lesivo anche dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, in riferimento al potere attribuito al Governo di sostituirsi in via straordinaria alle Regioni.
Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, l’articolo 120 della Costituzione, lungi dal rappresentare l’unica forma di potere sostituivo esistente, “deriva, invece, dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano” (cfr. sentt. Corte cost. nn. 43 e 73 del 2004).

2. I commi 69 e 73, disponendo in materia di personale, stabiliscono in luogo di un'esplicita restrizione del blocco del turn-over, un procedimento centralizzato di autorizzazione all'assunzione e sono, inoltre, previsti incentivi alla mobilità volontaria e all'esodo. Le norme, non ribadendo esplicitamente il blocco del turn-over ed il relativo potenziamento più volte richiesto dal legislatore statale, costituiscono fattore di indebolimento sotto il profilo finanziario e di confusione nel merito del rispetto alle previsioni del Piano sanitario ed introducono, inoltre, ulteriori fattori di spesa non quantificati né coperti. quali gli incentivi. Il bilancio sanitario regionale, infatti, risulta tuttora fortemente deficitario, malgrado l'incremento delle aliquote di IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF al livello massimo previsto dalla legislazione vigente ed il sostegno dello Stato mediante l'assegnazione di un fondo transitorio di accompagnamento, risorse queste aggiuntive rispetto all'ordinario fondo sanitario. Inoltre, uno degli obiettivi specifici del piano di rientro, confermato dal mandato commissariale, consiste proprio nel contenimento della spesa del personale, con particolare riferimento anche alla rideterminazione dei fondi della contrattazione aziendale ed, invece, tali norme introducono nuove ragioni di spesa. Per tali motivi i commi 69 e 73 violano gli articoli 3 e 97, nonché l'articolo 81 della Costituzione.

3. il comma 79, (ed i commi ad esso collegati da 80 a 82) dispone, ex lege, la proroga al 30 giugno 2010, dei contratti dei Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica. Tale norma è in palese contrasto con l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, che attribuisce al Commissario la facoltà, nell'esercizio dei suoi poteri, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali. Così disponendo, il legislatore regionale, invece, inibisce completamente tale facoltà; la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza - gli effetti dei provvedimenti di necessità ed urgenza, emanati in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali (cfr, in ultimo, sent. n. 277/05). Il comma in esame, quindi, è in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai senti dell'art. 117, comma 3 della Cost., nonché gli artt. 5 e 120, comma 2 della Cost. in materia di potere sostitutivo in violazione del principio di leale collaborazione.

Per tali ragioni si richiede l'impugnativa della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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