Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2009) (12-9-2008)
Trento
Legge n.16 del 12-9-2008
n.38 del 16-9-2008
Politiche economiche e finanziarie
13-11-2008 / Impugnata
L'art. 29 della legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.

- Il comma 2, inserisce i commi 1 bis e 1 ter all’art.111 L.p. n. 10/2008, già oggetto di impugnazione dinanzi la Consulta con delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2008.
In particolare, l’art. 111, l.p. n. 10/2008 è stato ritenuto incostituzionale nella misura in cui demandava ad un regolamento provinciale le norme attuative in materia di finanza di progetto, riservata alla competenza legislativa statale esclusiva; in tali materie, infatti, la competenza regolamentare spetta allo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 163/2006. L'articolo 29 della legge in esame che inserisce il comma 1 bis, deve essere censurato in quanto rende immediatamente applicabile la disciplina del Capo VII bis della L.P. n. 26/1993, introdotto dalla L.p. n. 10/2008, considerato illegittimo ed impugnato dal Consiglio dei Ministri, riguardante, appunto la finanza di progetto.
In particolare viene disposto che in deroga al comma 1 (che prevede l'emanazione dei regolamenti per le norme di attuazione), la disciplina del capo VII bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell'articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara.
Il capo VII-bis della l.p. n. 10/08, riscrivendo ex novo la finanza di progetto, che costituisce un tipo contrattuale per la realizzazione dei lavori pubblici, e delle relative procedure di affidamento, con i connessi temi dei requisiti soggettivi, della società di progetto, delle garanzie, della risoluzione e del recesso, è stato oggetto di impugnazione governativa in quanto eccede dalla competenza provinciale disciplinando istituti che rientrano nella materia tutela della concorrenza e nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (cfr. sent. Corte Cost. n. 401/07).
Analogamente, quindi, il comma 1 bis, inserito dall'articolo oggi censurato, è illegittimo in quanto eccede dalla competenza statutaria della Provincia autonoma, di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto di autonomia, disciplinando ambiti e materie coperte dalla legislazione esclusiva statale quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile.
Al riguardo si osserva che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 17, del DPR 670/1972, recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale. Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e 447/2006 ove è disposto che "il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle Regioni speciali". In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico- sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore provinciale.
Analoghe considerazioni valgono per la disposizione di cui al comma 1 ter della legge in esame, il quale dispone l’immediata applicabilità dei commi 4 e 5 dell’art. 46 ter L.p. n.26/1993, sostituito dall’art. 53 della L.p. n.10/2008, già oggetto di censura per la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto detta una disciplina economica del rapporto contrattuale.

- Il comma 3 dell’articolo 29, sostituisce le parole “ alla data di entrata in vigore della presente legge” con le seguenti “ alla data del 20 dicembre 2008”, all’art. 112, comma 2 della L.p. n. 10/2008, già oggetto di censura dal parte del Governo con delibera del 3 ottobre 2008. Tale modifica non incide sugli aspetti sostanziali della disposizione ma, consentendo un'ultrattività della disposizione abrogata dal precedente comma (cioè l'art. 9 della l.p. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite) risulta essere ancora lesiva della normativa comunitaria di riferimento e di conseguenza viola l’art. 8, comma 1 dello Statuto che impone al Legislatore provinciale il rispetto del diritto comunitario in combinato disposto con l’art. 117, comma 1 della Costituzione.

Per le ragioni suesposte, l'art. 29 deve essere impugnato dinanzi la Corte Costituzionale, ex art. 127 della Costituzione.

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