Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009. (24-12-2008)
Liguria
Legge n.44 del 24-12-2008
n.18 del 24-12-2008
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 è stata deliberata l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 37 del 20 ottobre 2008, in materia di affidamenti in house. L’articolo 1, comma 2 della legge censurata, nell’inserire il comma 2 bis all’articolo 34 della l.r. n. 10/2008, disponeva che: “Qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla società”. Così disponendo la norma regionale prevedeva un affidamento diretto in assenza dei requisiti necessari per individuare un rapporto ‘in house’ fra il soggetto conferente e quello conferitario, contrastando con le sentenze della Corte di Giustizia in tema di affidamento in house e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, violando i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione; contrastava anche con l'articolo 13 del d.l. n. 223/06 invadendo la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, violando l’articolo 117, comma 2 lett. e), della Costituzione.
Successivamente, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, è stata deliberata l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 44 del 24 dicembre 2008, la quale, nel prevedere modifiche al comma 2 bis all'art. 34 della l.r. Liguria n. 10/2008, non superava le suddette censure.
La legge regionale n. 63/2009 recante:"Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010", esaminata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 (censurata dinanzi la Corte Costituzionale per altre motivazioni), all’art.21, comma 4 dispone l’abrogazione dell’art. 34 della L.r. Liguria n.10/2008 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) così come modificato dalla L.r. n. 37/2008, dalla L.r. n.14/2008 e dalla L.r. n.44/2008.
Con il suddetto intervento normativo, quindi, possono ritenersi superati i rilievi di illegittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa delle citate leggi regionali, per le quale si ritiene sussistano i presupposti per proporre rinuncia di impugnazione.
20-2-2009 / Impugnata
L'articolo 20 della legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
Tale articolo modifica l'art. 1 della l.r. Liguria n. 37/08, articolo già censurato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008.
Con l'odierno intervento normativo, la Regione modifica ulteriormente il comma 2 bis all'art. 34 della l.r. Liguria n. 10/2008, il qula dispone che "la Regione opera affinchè si verifichino le condizioni previste affinchè Sviluppo Genova SpA agisca come società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici".
Tuttavia l'articolo così riscritto, non appare sufficiente a superare i profili di illegittimità costituzionale rilevati con riferimento al testo del comma 2 come era stato modificato dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37/2008.
Infatti, l’art. 20 della legge in esame, in sostanza, al comma 2, nel prevedere che, qualora entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova SpA non sia totalmente detenuto dai soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, stabilisce solo un “impegno” della Regione ad operare affinché si verifichino le condizioni previste in modo che Sviluppo Genova possa agire come società in house.
E' del tutto evidente che la Regione non esercita su tale società il controllo analogo a quello sui propri servizi e, pertanto, la norma potrebbe non entrare mai concretamente in vigore in quanto essa stessa afferma al comma 2 che “qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova s.p.a. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione”.
La norma oggi in esame, è illegittima in quanto, affinché si eserciti controllo analogo, infatti, "è necessario che si realizzi quello che è definito un controllo strutturale, e questo non può limitarsi agli aspetti formali” ma deve essere effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 719/2007).
L'articolo 20 quindi, è censurabile perché il “controllo analogo” di cui si tratta non risulta effettivo ed assoluto ma subordinato al verificarsi di condizioni meramente eventuali (Corte di Giustizia CE, sentenza del 18 novembre 1999, causa Teckal C-107/98); pertanto la norma, così disponendo, se da un lato supera i rilievi sollevati nei confronti dell'art. 1 della L.r. n. 37/2008 in riferimento all'art. 13 del d.l. n. 223/06, dall'altro non è sufficiente a superare i rilievi attinenti alla normativa comunitaria.
Pertanto, la disposizione regionale si pone in contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, violando i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Per le ragioni suesposte, la legge regionale deve essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale, ai sensi art. 127 della Costituzione.

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