Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009). (28-3-2009)
Trento
Legge n.2 del 28-3-2009
n.14 del 30-3-2009
Politiche economiche e finanziarie
21-5-2009 / Impugnata
La legge provinciale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono:

- l'art. 3, comma 2, rubricato "Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive", prevede che "l'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 della l.p. n.11/2001, è prorogata per il periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'articolo 1, comma 43 della L. n. 244/2007, e delle relative proroghe previste con legge statale".
L'articolo 6, comma 2 della l.p. n.11/2001, a sua volta, prevede l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0.9 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, piuttosto che nella misura dell'1,9 per cento così come previsto dall'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 446/1997.
Tale aliquota non solo viene ridotta di un punto percentuale rispetto alla normativa statale di riferimento, ma viene prorogata sino al periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno 2011, ovvero all'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007, periodo d'imposta dal quale l'IRAP dovrebbe essere definitivamente devoluta alle regioni.
Occorre evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (né esclusiva né integrativa) in materia tributaria e che la riduzione ivi prevista non risulta conforme alla legislazione statale di riferimento, la quale consente alle regioni di variare, in aumento o in diminuzione entro il limite dello 0.92 per cento per effetto della riparametrazione, soltanto la misura dell'aliquota ordinaria e non già la misura delle aliquote speciali stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti passivi. Ed invero, lo jus variandi riconosciuto alle regioni dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, riguarda esclusivamente l'aliquota base stabilita dal comma 1 dello stesso articolo. La variazione di aliquote per particolari categorie di soggetti, tra cui rientrano anche gli imprenditori che operano nel settore agricolo, è riservata al legislatore statale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d. lgs. n. 446/97, in relazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto.
E' pur vero che il legislatore provinciale è intervenuto negli anni precedenti nella materia di cui sopra, riducendo l'aliquota per gli imprenditori che operano nel settore agricolo allo 0,9%; in quella sede il Governo non ha proposto questione di legittimità costituzionale, in quanto non c'era una disposizione statale che prevedesse a regime un'aliquota fissa per gli imprenditori agricoli; il legislatore statale, infatti, interveniva annualmente prevedendo di volta in volta una disciplina transitoria con riduzioni d'aliquota disposte di anno in anno per questa particolare categoria.
Va osservato che fino al precedente intervento, la normativa provinciale sembrava andare in accordo con lo spirito del legislatore statale che per 9 anni ha previsto una disciplina transitoria e speciale per gli imprenditori agricoli; in quella fase anche i legislatori provinciali e regionali potevano, nei limiti della forbice stabilita dall'articolo 16 del d. lgs. n. 446/97, intervenire in favore delle suddette categorie.
Tuttavia, con l'intervento dell'articolo 2, comma 1, della l. n. 203/08 (legge finanziaria 2009), il legislatore statale ha inteso mettere fine al periodo transitorio, determinando l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, nella misura dell'1,9%. Una modifica a tale previsione, adesso a regime nell'ordinamento statale, deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge, è precluso alle Province o alle Regioni (cfr. per tutte sent. Corte Cost. n. 296/03), finchè non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007.
Pertanto, tale disposizione nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della l. n. 244/07, eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto di autonomia, si pone in contrasto con l'articolo 16, d. lgs. n. 446/97, e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario.

- L'art. 56, recante “Disposizioni in materia di tariffa di depurazione” è censurabile, al comma 1, per i motivi che di seguito si espongono.
La disposizione prevede che “La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi”.
L’art. 8 sexies del D. L n. 208/2008 convertito in L. n. 13/2009, dispone, innanzitutto, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente e che detta componente è dovuta al gestore dell'utenza. Al comma 2 dispone, inoltre che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.
Al comma 4 (disposizione con la quale la norma in esame maggiormente contrasta) è previsto che su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
La disposizione in esame, invece, nell'attribuire alla Giunta provinciale la determina dei criteri e delle modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies, è in palese contrasto con la normativa statale su esposta dalla quale si evince, peraltro, la riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonchè della redazione del piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa.
Si noti che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104/08, ha ribadito che "la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è affidata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, comma secondo, lett. s)" e che "la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi" riconoscendo, altresì, alle Province autonome di Trento e di Bolzano una potestà primaria soltanto nelle materie specificamente indicate nello statuto.
La norma in oggetto dispone su un aspetto specifico della disciplina del servizio idrico integrato, che contempla tra le componenti strutturali proprio la tutela della risorsa idrica secondo criteri di sostenibilità ambientale, evidenziati nella disciplina contenuta proprio nel d. lgs. n. 152/06 su cui è intervenuta la pronuncia della Corte del 2008.
In ordine ai servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio idrico, la riserva di competenza prevista dallo statuto e dalle norme di attuazione della Provincia di Trento, è limitata esclusivamente alla <> (art. 8, n. 19).
La norma provinciale si pone conseguentemente in contrasto con l'art. 154 del d.lgs n. 152/2006, il quale, al comma 2, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tra l’altro definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici e, successivamente, l’Autorità d’ambito determina la tariffa «al fine della predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)».
Inoltre, si pone in contrasto con l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. E’ opportuno precisare, al riguardo, che tale decreto svolge una funzione fondamentale nella disciplina del settore idrico, in quanto costituisce obbligatorio criterio di riferimento per le deliberazioni delle diverse Autorità d’Ambito al fine della determinazione della tariffa di base, funzionale alla predisposizione del piano finanziario direttivo dell’attività di ciascun ambito territoriale ottimale.
Così disponendo, quindi, la norma provinciale eccede dalle competenze statutarie di cui dell'articolo 8, nn. 5, 17 e 19 dello Statuto e, disponendo difformemente alla normativa statale su richiamata, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.
Peraltro la disposizione provinciale in esame, eccede dalle competenze statutarie e, nel contrastare con le suddette disposizioni statali, viola anche la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., in quanto la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato» (Sul punto cfr. Segnalazione AS446 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato).
Si segnala che analoghe disposizioni della L.r. Emilia Romagna n. 10/2008 sono state impugnate, nella seduta del 28/08/2008, con deliberazione del Consiglio dei Ministri .

Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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