Dettaglio Legge Regionale

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. (12-6-2009)
Calabria
Legge n.19 del 12-6-2009
n.11 del 19-6-2009
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUCIA PARZIALE

L'articolo 12 della Legge Calabria n. 19/2009, è stato oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, in quanto, nel prevedere di utilizzare i fondi ex Gescal (contributi prelevati ai lavoratori per la edilizia residenziale pubblica a loro destinata) per sostenere e garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale e religiosa, si poneva in contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci e contabilità delle regioni di cui al d. lgs. n. 76/00 violando, da un lato, l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci e, dall'altro, l'articolo 81, comma 4, della Costituzione che espressamente dispone l'obbligo di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese.
Tali interventi, elencati tassativamente al comma 2 dell'art. 12, infatti, erano finanziati con L'UPB n. 3.2.02.01 relativa proprio all'edilizia residenziale pubblica e, nessuno tra questi, era riferito alla stessa edilizia residenziale pubblica.
Con la l.r. n. 33/2009, la Regione Calabria, nel modificare i commi 1 e 2 dell'art. 12 della l.r. n. 19/2009, prevede che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici definisce un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" in coerenza con le finalità previste dalla Delib.G.R. 21 ottobre 1996, n. 6982 ad oggetto: "Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali"; inoltre, dispone che la copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009.
A seguito di tale intervento, il legislatore regionale si è adeguato ai rilievi governativi avendo previsto di finanziare con l'UPB n. 3.2.02.01 solo gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Si rappresenta che la legge in esame era stata oggetto di impugnazione anche all'art. 54 che disponeva norme in materia di stabilizzazione del personale. Sotto tale profilo nulla ha previsto il legislatore regionale in sede di adeguamento ai rilievi governativi per cui si ritiene che non possa procedersi ad una rinuncia anche per questo motivo.
Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione, limitatamente, cioè, all'art.12, commi 1 e 2.
24-7-2009 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

- L'articolo 12, comma 1, autorizza la spesa di € 37.000.000,00, al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettività e la fruibilità per sostenerne gli scopi, con allocazione all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.
Questa unità previsionale di base serve per gli interventi di edilizia pubblica residenziale all'interno della funzione obiettivo 3.2.02 volta a potenziare le politiche abitative; in tale UPB sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata. La rubrica di tale capitolo recita testualmente : "spese per gli interventi in conto capitale di edilizia agevolata, diretti al recupero del patrimonio di edilizia residenziale, al risanamento di parti comuni, ai programmi integrati, agli alloggi occupanti baracche, a particolari categorie sociali, agli alloggi in locazione, alla locazione proprietà differita, agli alloggi da cedere in proprietà, all'adeguamento della legge n. 46/90 (articolo 3 legge 457/78, articolo 2, commi 1 e 2, l. n. 179/92, articolo 10 l. n. 493/93- punti 3.3.1. a 3.3.5 della delibera CIPE del 16/3/94- programma quadriennale 1992-1995)". La delibera CIPE, richiamata nella rubrica dell'articolo, in particolare per i punti da 3.3.1. a 3.3.5, non indica quale destinazione vincolata di risorse anche le strutture religiose neppure per la sola quota destinata all'abbattimento di barriere architettoniche.
Il comma 2 dell'articolo 12, fa un elenco tassativo di tutti gli interventi che verranno realizzati e nessuno di questi fa riferimento ad edilizia pubblica residenziale.
Ai sensi del d. lgs. n. 76/00, recante princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base e quest'ultime sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni (cfr. art. 4, comma 2).
Nel bilancio della regione le spese sono ripartite in:
1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;
3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (cfr. art. 10, comma 2).
La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2 (cfr. art. 16, comma 5).
La l.r. Calabria n. 8/02, nel disciplinare il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 76/00, dispone, all'articolo 6, che la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.
Come ha avuto modo di ribadire la Corte Costituzionale in fattispecie analoghe (cfr. sentt. n. 241/89 e 424/95), lo storno dalle finalità proprie dei contributi GESCAL e la sua destinazione alla realizzazione di interventi diversi non è ammissibile. La corte, infatti, ha sostenuto che <> (cfr., in particolare, punto 4, cons. in diritto, sent. n. 424/95).
L'articolo 12 in esame, disponendo interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione delle spese all’UPB 3.2.02.01, viola i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci e contabilità delle regioni di cui al d. lgs. n. 76/00 suddetti, come recepiti dalla l.r. n. 8/02, e, da un lato eccede dalla propria competenza violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci e, dall'altro, viola l'articolo 81, comma 4, della Costituzione che espressamente dispone l'obbligo di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese.

- L'articolo 54, commi 1 e 2, modificano l’articolo 43 della l. r. n. 15/08, in materia di stabilizzazione del personale.
In particolare il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 43 con il seguente: «2. Il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1 riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009. Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato. Il piano dovrà tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.».
Così disciplinando il legislatore regionale legifera in modo difforme dal legislatore statale in tema di stabilizzazione in quanto l'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07 (finanziaria 2008), prevedono una disciplina molto rigida e scadenzata. Infatti, fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009, le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90).
Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. art. 3, comma 94).
La norma regionale, invece, nel prevedere termini completamente differenti, di fatto allarga a dismisura la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del personale precario, va ribadito che le norme statali di cui sopra si inseriscono nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa. La legge regionale, disciplinando in modo difforme, viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
Il successivo comma 2 dell'articolo 54 dispone che anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 della legge regionale n. 15/08, la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame ovvero in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge o nell’arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale norma, oltre ad essere suscettibile di censure analoghe a quelle appena svolte per il comma 1, è illegittimo in quanto la prevista generalizzata trasformazione a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo determinato è arbitraria e priva del necessario riferimento a specifiche esigenze organizzative. La disposizione regionale infatti fa riferimento alla trasformazione di rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, senza indicare limiti e presupposti. Pertanto si ravvisa una lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in assenza di una individuazione e programmazione del fabbisogno di personale ed in contrasto con i principi di buon andamento della P.A.
A ciò si aggiunga che, con d.l. n. 78/2009, il legislatore statale, all'articolo 17, commi 10 e 11, prevede che nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 10). Nello stesso triennio 2010-2012, le amministrazioni possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 suddetto nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (sull'argomento cfr, in ultimo, sent. Corte Cost. n. 215/09).
Anche queste norme statali si inseriscono nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme, viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Per i suddetti motivi si propone che la legge regionale venga impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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