Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio. (11-8-2009)
Lazio
Legge n.22 del 11-8-2009
n.31 del 21-8-2009
Politiche economiche e finanziarie
15-10-2009 / Impugnata
La legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L’articolo 1, comma 52 dispone che “I soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione”.
Tale disposizione, nel prevedere l’automatica assunzione di soggetti che hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali, nei ruoli della dirigenza della Regione Lazio senza pubblici e oggettivi procedimenti di selezione, introduce una deroga, priva di razionale giustificazione, al principio che individua nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni.
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che pure in regime di impiego pubblico privatizzato, “il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l’inserimento stabile dell’impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicchè la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l’ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale” in posizione di ruolo (cfr. Corte Costituzionale, set. N.204/2005).
La disciplina regionale, invece, nel prevedere una illegittima stabilizzazione del personale dirigenziale, si pone in contrasto con l’art.3, comma 94 della L. n. 244/2007, il quale limita il ricorso alla stabilizzazione al solo personale non dirigenziale; inoltre, nel consentire a tutti gli attuali dirigenti esterni della Regione, a domanda, di accedere nei ruoli dirigenziali, di fatto trasforma la posizione contrattuale degli stessi senza pubblico concorso.
Così disponendo, l’art.1, comma 52 viola l’art.3, primo comma e l’art. 97, primo e terzo comma della Costituzione in quanto, così come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non può derogare alla regola del pubblico concorso poiché è l’unico meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione.

Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

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