Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su "Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale". (7-12-2009)
Calabria
Legge n.48 del 7-12-2009
n.22 del 15-12-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
4-2-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante "Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su 'Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale' ", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1, che modifica l'art. 5 della legge n. 11/2009.

Occorre premettere che l'art. 5 della legge regionale n. 11/2009 è stato impugnato per illegittimità costituzionale dinanzi alla Consulta dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.
Tale articolo disponeva il recesso della Regione dalla Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella qualora tale Istituto non avesse ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro il 31.12.2009 e prevedeva inoltre la nomina da parte della Regione medesima di un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione, nonchè la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nell’ambito della Fondazione. Il menzionato art. 5, infatti, prevedendo il passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato (essendo attualmente la fondazione in parola riconosciuta quale ‘istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato’, giusta la delibera della Giunta regionale 28.7.2008, n. 509) all’azienda Mater Domini, comportava maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in violazione dell’art. 81 Cost., e consentiva l’accesso all’impiego pubblico in assenza di pubblico concorso in violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

L'art. 1 della legge n. 48/2009, apportando all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 la sola modifica del termine entro il quale l'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella deve essere trasformato in Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, che viene posticipato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, incorre nelle medesime censure avanzate per il predetto art. 5.

Per i motivi esposti, si ritiene che la disposizione regionale in oggetto debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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