Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010). (22-12-2009)
Bolzano
Legge n.11 del 22-12-2009
n.1 del 5-1-2010
Politiche economiche e finanziarie
1-3-2010 / Impugnata
La legge provinciale in oggetto è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 18, comma 2 nel modificare la L.p. n.4/2006 recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo", inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 45 della L.p.n.4/2006, un'ulteriore disposizione prevedendo che "La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20".
Tale disposizione disciplina il procedimento d'iscrizione in modo difforme alla normativa nazionale, sostituendo la procedura ivi prevista con un atto di Giunta provinciale e ponendosi in contrasto con l'art. 212 del D.Lgs. N.152/2006, il quale fissa inderogabilmente le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali; tale norma è espressione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.
Infatti, è bene ribadire che la materia della gestione dei rifiuti attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il Titolo V della Costituzione, ricomprende competenze sia statali che regionali "non eliminando la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato" (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 407 e 536 del 2002).
La provincia autonoma di Bolzano non vanta, tuttavia, alcuna competenza legislativa né primaria né concorrente in materia (articoli 8 e 9 dello Statuto di Autonomia).
Pertanto, il legislatore provinciale eccede dalla propria competenza statutaria e viola l'art.117, comma 2 lett. s), il quale riserva al legislatore statale la competenza in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Occorre sottolineare, in proposito, che la Provincia autonoma di Bolzano, nel disciplinare l'albo nazionale gestori ambientali, ripropone lo stesso articolo già contenuto nella L.p. n. 4/2008, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 315/2009.
Con tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, all'art.16, comma 6, della L.p.n.4/2008, aggiungendo il comma 3 all'art. 20 della L.p. n. 4/2006, in materia di Albo nazionale gestori ambientali, prevedeva che "Con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione".
Secondo la Corte, infatti, tale disposizione è costituzionalmente illegittima per identiche ragioni indicate già in una precedente sentenza (Cfr. Sent. N.62/2008), in quanto si pone in contrasto con l'art. 212 del D.Lgs. N.152/2006 che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di direttive comunitarie (art.12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n.2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art.12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n.75/442/CEE relativa ai rifiuti).
Pertanto, il legislatore provinciale eccedendo dalla sua competenza statutaria (artt. 8 e 9 dello Statuto autonomia), invade la competenza statale violando l'art.117, comma 2 lett.s) in materia ambientale, l'art.117, comma 1 per il mancato rispetto dei vincoli comunitari nonché l'art.136, comma 1 della Costituzione in quanto fa rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale in due pronunce (Cfr. Sentt. N.62/2008 (relativamente all'art.20 della L.p.n.4/2006) e 315/2009 (relativamente all'art.16, comma 6 della L.p.n.4/2008)).

Alla luce dei suddetti motivi di censura, si ritiene che la legge provinciale debba essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

« Indietro