Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (31-12-2009)
Puglia
Legge n.36 del 31-12-2009
n.1 del 4-1-2010
Politiche infrastrutturali
1-3-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale :

1) la norma contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera f, attribuendo alla regione la competenza all’emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, afferma che “la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani“
Considerato che , come affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo, nella sentenza 249/2009 “la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze” e, pertanto, poiché rientra “in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali”, la norma regionale, prevedendo che la Regione, seppure fino all’adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccede dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo117, comma 2, lettera s) Cost.
Infatti, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “il carattere trasversale della materia della tutela dell’ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall’altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio”.
2) la norma contenuta nell’articolo 6, comma 4 afferma : “in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale, sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, le Autorità d'Ambito, in deroga all’unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidati e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.” Tale norma risulta in contrasto con la vigente normativa in materia di rifiuti.
La disciplina relativa all’affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come insieme di attività tese alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata è prevista per un periodo non inferiore a quindici anni, è disciplinata dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Secondo tale articolo, l’Autorità d’Ambito, che rappresenta gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida il predetto servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, sulla base del principio della unicità della gestione affermato dall’articolo 200. comma 1, lettera a ) del medesimo d.lgs n.152/2006.
La Corte Costituzionale, peraltro, con la recente sentenza n. 307/2009, seppure in materia di servizi idrici integrati, ha affermato il principio del superamento della frammentazione verticale delle gestioni, che appare applicabile, da una lettura attenta delle norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame.
Pertanto, la norma regionale , che dispone una deroga all’unicità del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di scissione con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della normativa antecedente al D. Lgs 152/2006, si presenta illegittima in quanto la normativa vigente in materia di rifiuti, che mira proprio ad evitare le frammentazioni nella gestione del servizio, attiene alla esclusiva competenza statale.
Né potrebbe ritenersi infine, che la suddetta previsione regionale possa ricadere sotto la disciplina dell’articolo 204 del D. Lgs. 152/2006 che riguarda le gestioni esistenti dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio stesso da parte delle Autorità d’Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano cessare, anche anticipatamente, al momento dell’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito.
La norma regionale, quindi viola l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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