Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D.LGS. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. 9/2007 (19-1-2010)
Basilicata
Legge n.1 del 19-1-2010
n.2 del 19-1-2010
Politiche infrastrutturali
4-2-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme in materia di energia e disciplina il piano di indirizzo energetico ambientale , è censurabile per i seguenti motivi :

1 ) la norma contenuta nell’art. 7, nel fare salvi gli adempimenti in materia di VIA previsti per le diverse tipologie di progetti del settore di produzione dell’energia, introducendo opportune forme di coordinamento con quanto stabilito dalla legge regionale sulla VIA n. 47/1998, al comma 1, lettere c) e d) aggiunge alcune nuove tipologie di progetti.
In particolare con le disposizioni di cui alla lettera c) vengono aggiunti all’allegato A della citata legge regionale sulla VIA, relativo agli interventi da sottoporre obbligatoriamente a VIA, tra l’altro : <<25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. >>
La norma regionale, dunque, relativamente agli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, stabilisce che debbano essere sottoposti a VIA gli impianti con potenza superiore ad 1 MW (0,5 MW in aree naturali protette), in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i., che all’Allegato III alla Parte I, punto c bis), prevede la necessità di Via senza alcuna previsione di soglie minime di potenza installata, per la tipologia degli “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.”
Pertanto, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in assenza di VIA, di impianti al di sotto delle soglie stabilite, la normativa statale di riferimento sopra citata, non facendo riferimento ad alcuna soglia, comporta l’obbligatorietà di sottoporre alle relative procedure in materia di VIA tutti gli interventi e quindi anche quelli al di sotto delle soglie recate dalla legge regionale in questione.
La norma regionale, quindi, dettando disposizioni in contrasto con la normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, viola gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente, in contrasto sia con l’art. 117, comma 1 Cost., che richiede il rispetto dei vincoli comunitari, sia con il medesimo articolo 117 comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

2) La norma contenuta nell’articolo 8 afferma che il territorio lucano, in assenza di Intese con lo Stato, è precluso all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché all’installazione di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Tale previsione presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che l'articolo 7 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 definisce la strategia energetica nazionale posta in essere, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare (comma 1, lettera d) articolo citata).
Inoltre , con l'articolo 25 della legge n. 99/2009, è stata data delega al Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Detti decreti sono adottati, acquisito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali. Tale ultima norma statale risulta impugnata da numerose regioni di fronte alla Corte Costituzionale, ove il giudizio è pendente.
Le disposizioni nazionali citate costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, co 2, lettera s) Cost) nonché principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art.117, comma 3, Cost).
Quanto sopra premesso, la disposizione regionale indicata risulta censurabile per i seguenti motivi.
A ) La preclusione nel territorio regionale dell'istallazione di impianti, fabbricazione, stoccaggio e deposito del combustibile nucleare, di materiali e rifiuti radioattivi, disposta unilateralmente con lo strumento legislativo eccede dalle competenze regionali e risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, seppure menzionati dalla stessa norma regionale. Infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, "alle regioni è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale." Ciò, quand' anche la disciplina regionale fosse transitoria, poiché la stessa Consulta ha precisato che "non varrebbe a giustificarla sul piano costituzionale una volta che si riscontri che essa eccede dalla competenza della regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione". (cfr. sent. n. 62/2005, ed altresì nn. 161/2005, 247/2006, 10/2009): la disposizione regionale viola quindi l'articolo 120, primo comma Cost..
B) Il previsto divieto regionale invade altresì in modo palese la competenza esclusiva attribuita dallo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui è espressione il citato articolo 25 della legge n.99/2009. Infatti secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) il cui perseguimento in modo unitario è attribuito allo Stato.
C) Peraltro, una legislazione unilaterale, la quale vieta immotivatamente la produzione di energia nucleare, la fabbricazione del combustibile, il suo stoccaggio e quello dei rifiuti in un'intera regione, incide sulla libertà di concorrenza degli operatori del settore, sottraendo agli stessi la possibilità di allocare una centrale e di produrre energia nel luogo ritenuto più idoneo, pur nel rispetto di parametri stabiliti dalle norme e dalle autorità pertinenti. Peraltro, la norma regionale limita la libertà d'iniziativa economica per motivi, ossia la mancata intesa con lo Stato, che non hanno niente a che vedere con i limiti di cui all'art. 41 Cost.
La disposizione incide altresì sulla sicurezza dello Stato, la valutazione della quale ben può determinare scelte allocative di centrali o l'individuazione di siti idonei, invadendo così la competenza del legislatore statale anche nelle materie di cui all'art.117, secondo comma, lett. e) ed h) della Costituzione.
D) Analogamente, la norma regionale viola i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art.117, comma 3, Cost). L'articolo 25 della legge n.99/2009, infatti, delega il Governo in materia nucleare e prescrive principi e criteri direttivi, con il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, concernenti anche la localizzazione di impianti e la dichiarazione dei siti quali aree di interesse strategico nazionale. Ciò costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia non derogabile dalle singole discipline regionali. Peraltro, con ragionamento a contrario, laddove fosse consentito alle Regioni di precludere il proprio territorio alla localizzazione di tali impianti o fosse consentito ad esse di adottare misure restrittive al deposito di materiali radioattivi, si vanificherebbe la strategia unitaria dello Stato in materia energetica,in violazione dell'articolo 7 del d.l. n.112/2008 come convertito in legge n. 133/2008, con evidente pregiudizio per gli interessi dell'intera collettività, ed in particolare di quelli residenti in territori regionali ove non risultassero presenti tali limitazioni.
E) Censurabile risulta altresì l'art.8, comma 1, nella parte in cui, alla mancanza di intesa con lo Sato in merito alla localizzazione degli impianti , consegue la preclusione sopra indicata. Infatti, l'articolo 25 delle l.n. 99/2009 prevede una idonea forma di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali. Peraltro, al fine di evitare che gli obiettivi strategici previsti dalla normativa nazionale siano vanificati dal mancato raggiungimento di un accordo, la stessa normativa nazionale di attuazione della delega sta prevedendo una procedura "alternativa all'intesa" onde evitare la paralisi dell'azione amministrativa (v.art.11, co.5 e 6 del d.lgs in itinere). Da ciò si evince con chiarezza, al di là della concreta effettività delle norme, la necessità di adottare un percorso condiviso e di conseguenza, l'illegittimità di discipline unilaterali regionali di senso opposto.
La disposizione regionale pertanto costituisce un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni in violazione dell'art.120, comma 1, Cost.
Infine il riferimento all'intesa costituisce ulteriore invasione della sfera di competenza statale, non spettando alla Regione legiferare sulle forme di collaborazione e leale cooperazione tra stato e regioni e sui relativi rimedi (potere sostitutivo, ecc.), in violazione degli artt. 118 e 120 Cost.

3) Infine, nell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR) , che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale ne costituisce parte integrante , pone , ai punti 2.1.2.1 , 2.2.2. e 2.2.3.1, vincoli aprioristici alla realizzazione di determinati impianti nelle aree Natura 2000, laddove il preventivo esperimento della Valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento in esame. Anche in questo caso quindi si evidenzia un contrasto con la normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione degli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente, in contrasto sia con l’art. 117, comma 1 Cost., che richiede il rispetto dei vincoli comunitari, sia con il medesimo articolo 117 comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Per questi motivi la legge deve quindi essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione

« Indietro