Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo. (11-2-2010)
Marche
Legge n.7 del 11-2-2010
n.17 del 18-2-2010
Politiche infrastrutturali
16-4-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell’articolo 4 .
Detta disposizione, al comma 1, prevede la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata della concessione, fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone poi che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i criteri e le modalità per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in parola.
In merito si premette che è in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimità sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto legge n. 194/09,convertito in legge n. 25/2010, che all'articolo 1, comma 18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificità del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.
La norma regionale in esame , invece, prevede una deroga alla normativa statale e dispone la possibilità di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. La norma in esame, quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfugge alle conclusioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato. A ciò si aggiunga che la norma in esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione.
Così disponendo la norma in esame viola l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), un relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, già esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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