Dettaglio Legge Regionale

Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica. (12-8-2022)
Puglia
Legge n.14 del 12-8-2022
n.90 del 16-8-2022
Politiche socio sanitarie e culturali
10-10-2022 / Impugnata
Legge Puglia n. 14 del 12/08/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 90 del 16/08/2022 recante 'Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica.' presenta profili di illegittimità costituzionale, come di seguito evidenziato.
Il percorso disciplinato dalla legge in esame non rientra nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, come sembrerebbe evincersi dalla medesima legge regionale, ma in quello della prevenzione.

1) Il riferimento in questione va: all'art. 3, comma 4: "...in caso di mancato ritiro e consegna del kit nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito di cui all'articolo 2, comma 1, o dalla data di scadenza del test successivo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, la Asl territorialmente competente irroga la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette" ; e all'art. 5, comma 4: "....in caso di mancata presentazione nella data fissata per il test con la lettera invito di cui al comma 2 e con e modalità di cui al comma 3, la Asl territorialmente competente irroga la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette", laddove prevedono che la Asl territorialmente competente irroghi la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette.
Non trattandosi, infatti, di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prenotate dall’assistito, ma di una chiamata attiva da parte della ASL, non appare configurabile una sanzione per la mancata disdetta dell'appuntamento. Tale sanzione si applica, difatti, alle sole prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prenotate dall'assistito tramite CUP regionale e, come noto, trova la propria fonte normativa nell'art 3, comma 15 del Dlgs 124/1998. Non sembra dunque suscettibile di applicazione analogica al caso di specie la sanzione prevista a carico dei cittadini che mancano all'appuntamento sanitario prenotato e non disdetto, o disdetto in ritardo, senza produrre giustificazione idonea.
Al riguardo, si rammenta che secondo la Corte Costituzionale spetta alla competenza statale individuare sia le fattispecie di illecito amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti che si riflettono inevitabilmente sulla disciplina del procedimento volto ad accertare in concreto le trasgressioni e ad irrogare le sanzioni medesime. È di tutta evidenza, infatti, che la stessa imprescindibile esigenza di uniformità, che vale a qualificare come principi fondamentali le norme che individuano le fattispecie di illecito, è sottesa anche alla regolamentazione delle relative sanzioni (sentenze n. 134 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014).
Anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo - di fonte statale o regionale che sia - si pone, in effetti, un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia - ancora - alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità (sentenza n. 32 del 2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto): abusi che possono radicarsi tanto nell'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio (sentenza 5/2021). Pertanto le norme violano l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione in materia di ordinamento civile.

2) Articolo 16- Istituzione del codice di esenzione 098
In tale prospettiva desta perplessità l’articolo 16 rubricato "Istituzione del codice di esenzione 098" a norma del quale "La CGO e l'eventuale test molecolare per le persone di cui all'articolo 8, comma 2, nonché gli eventuali programmi di sorveglianza clinico-strumentale di cui all'articolo 13, sono disposti con il codice di esenzione 098, per prestazione "Test genetico mirato" e prescrizione "Probando sano a rischio familiare" potendo configurare un livello ulteriore di assistenza sanitaria, come tale non previsto dal citato DPCM 12 gennaio 2017,che , peraltro, la regione Puglia, essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire, neppure con risorse di natura sociale (cfr. Corte cost., sent. n. 104/ 2013).

Sul punto si rappresenta che per le regioni impegnate in Piani di Rientro dal disavanzo sanitario vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che, coerentemente a ciò, la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa" , specie "in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario".

Ne deriva che, laddove l’art. 16 della legge regionale in esame, dispone l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, risulta violare il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, Cost.

3) Articolo 17- Norma finale
Il comma 3 dispone, tra l’altro, che l’Assessorato regionale alle Politiche della salute provvede - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame - a fornire indicazioni alle aziende sanitarie della Regione al fine di:
a) potenziare le risorse umane e strumentali delle strutture di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva coinvolte nel programma di screening;
b) organizzare una rete regionale hub e spoke in grado di adempiere alle maggiori necessità di colonscopie derivanti dall'incremento delle lesioni diagnosticate.
Al riguardo, si rappresenta la necessità che tali previsioni siano coerenti con il redigendo Programma Operativo 2022-2024 di prosecuzione del Piano di rientro sanitario da parte della regione richiesto dai competenti Tavoli tecnici in ultimo nella riunione del 10 giugno 2022, sia con riferimento all’impatto economico, sia con riferimento alla programmazione della rete assistenziale regionale.
Invero gli interventi in materia sanitaria devono essere sottoposti alla valutazione, nell’ambito dei canali dedicati del Piano di rientro, dei Ministeri affiancanti, come riportato nell'Accordo sottoscritto tra la Regione e i Ministeri della salute e dell'Economia e delle finanze in data 29 novembre 2010. Inoltre, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), della disposizione in esame, si evidenzia che gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sono tenuti al rispetto del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica.
Ciò posto, si rileva che il previsto potenziamento di cui alla disposizione in esame - essendo svincolato dal limite summenzionato - si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite della violazione della citata normativa, nonché con l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) e, pertanto, se ne chiede l’impugnativa.


Per i motivi esposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.

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