Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche. (19-5-2011)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.6 del 19-5-2011
n.21 del 25-5-2011
Politiche infrastrutturali
7-7-2011 / Impugnata
Si premette che la Regione Friuli Venezia Giulia gode di autonomia speciale in base al proprio statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963. L’articolo 4 dello Statuto riconosce alla regione competenza di tipo primario in materia di acque minerali e termali, mentre il successivo articolo 4 attribuisce una competenza di tipo concorrente in materia di miniere, cave e torbiere nonché di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; e per le opere
idrauliche di 4ª e 5ª categoria. La competenza legislativa regionale in dette materie deve quindi esplicarsi, ai sensi delle citate norme statutarie , in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica , con le norme fondamentali delle riforme economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie.
Ciò premesso, le seguenti norme della legge regionale, ponendosi in contrasto con disposizioni statali espressione della la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s) Cost., eccedono dalle competenze statutarie :

l’art. 1 della legge in oggetto modifica l’art. 1 della l.r. 35/1986, inserisce il comma 1 quater che, nel vietare l’esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione di minerali nei parchi regionali e comunali, non prevede allo stesso tempo alcun divieto per le attività già in essere, consentendone , pertanto , la prosecuzione.
Tale previsione contrasta con l’art. 22, comma 1, lett. d) della legge 394/91 laddove prevede che i regolamenti delle aree protette regionali siano adottati secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11. Quest’ultimo, al comma 3, lettera b), vieta infatti espressamente l’apertura e l’esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere e discariche;

l’articolo 24 della legge in esame modifica l’art. 18 della l.r. 13/2002, inserendo al comma 26 la lettera c ter) che prevede l’assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell’ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche.
La normativa statale di riferimento recata dal D.lgs.n.152/06, in merito alle acque utilizzate per scopi geotermici, prevede all’art. 144, comma 5 una disciplina specifica “nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato”.
Il riparto delle competenze, come confermato anche dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 221/2010-n. 380/2007-n. 378/2007), che la materia di attività estrattiva e di risorse geotermiche, afferendo essa necessariamente alla tutela dell’ambiente, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ art. 117, co. 2, lett s).
Pertanto, in merito alla classificazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, si deve rilevare che - trattandosi di acque utilizzate nell’ambito di una attività industriale, prive delle caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e non assimilabili a queste ultime neanche ai sensi dell’articolo 101, comma 7 del d.lgs 152/06 (al pari ad esempio delle acque termali - art 101, comma 7, lett f)- le stesse devono essere necessariamente classificate quali acque reflue industriali.
Di conseguenza, lo scarico di tali acque è soggetto ai limiti di tutela ambientale posti dalla normativa statale e le eventuali prescrizioni previste nell’ambito delle autorizzazioni, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, e che sia assicurato l’equilibrio del bilancio idrico e che, comunque, sia garantita la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e delle acque sotterranee, ove scaricate ai sensi della deroga prevista dall’articolo 104, comma 2 del d.lgs. 156/06.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

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