Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche. (13-8-2011)
Lazio
Legge n.14 del 13-8-2011
n.32 del 27-8-2011
Politiche infrastrutturali
13-10-2011 / Impugnata
La legge Regione Lazio n.14 del 2011 recante la “disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

La legge in questione, all’art. 1, modifica il comma 4 dell’art. 23 della l. r. 13/2007 stabilendo che nelle strutture ricettive all’aria aperta –dalla stessa modifica definite - sono consentite:
a) l’installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;
b) l’installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;
c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;
d) l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.”.

Con l’art. 2 si inserisce l’art. 25 bis, nella l. r. 13/2007 il cui comma 1 prevede che l’installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti di cui alla sopra richiamata lettera a), “anche se collocati permanentemente”, costituiscono attività edilizia libera, anche all’interno delle aree naturali protette regionali in quanto “non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale”.

Il comma 8 dell’art. 25 bis prevede, inoltre, che nelle strutture ricettive all’aria aperta regolarmente autorizzate e ricadenti in parchi successivamente istituiti, l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di cui alla detta lettera a) “non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi , pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori”, mentre per strutture autorizzate successivamente all’istituzione del parco l’autorizzazione avviene per silenzio–assenso decorsi 60 giorni dalla richiesta.

Tali disposizioni consentono, in altri termini, l’installazione di “strutture” permanenti che si configurano, in tal modo, come vere e proprie strutture edilizie (con preingressi e cucinotti) e che, diversamente da quanto ritenuto dal legislatore regionale, comportano un mutamento dello stato dei luoghi e del profilo ambientale degli stessi anche nelle aree protette senza parere dell’ente gestore della stessa (o per silenzio-assenso).

Le norme in questione, non prevedendo alcuna prescrizione e/o limitazione quantitativa delle installazioni/realizzazioni né possibilità di controllo e verifica degli impatti ambientali conseguenti, si pongono in contrasto con le finalità istitutive delle aree protette individuate dalla legge quadro n. 394/91 (art. 1).


In particolare, le suddette norme regionali si pongono in contrasto con l’art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge quadro sulle aree protette) che affida all’Ente Parco l’adozione del regolamento del parco che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco (comma 1) e stabilisce che «nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat» (comma 3). Inoltre, la stessa normativa quadro statale sottopone al preventivo nulla osta dell'Ente parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco (art. 13 della L. 394/91).

Si rileva inoltre che il richiamo al rispetto degli ulteriori vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e di cui al Piano territoriale paesistico regionale, dal punto di vista della tutela paesaggistica, nonché l’espressione del parere degli enti gestori, necessario nel caso in cui le attività di cui alla citata lettera a) riguardano strutture autorizzate successivamente all’istituzione dell’area protetta, potrebbero rimanere inapplicate non essendo inserite in un procedimento per il rilascio di un titolo abilitativo.

Le suddette disposizioni regionali, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, disponengono in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull’intero territorio nazionale e, pertanto, presentano profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117 Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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