Dettaglio Legge Regionale

Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35. (28-12-2011)
Calabria
Legge n.50 del 28-12-2011
n.23 del 30-12-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
24-2-2012 / Impugnata
La legge della regione Calabria n. 50 del 2011, recante il “Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n 35”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 1, 2, 3 e 4.

E’ opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005).
Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state poi approvate le “Proposte tecniche per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria” che costituiscono parte integrante dell’Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009.
La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonché dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

Occorre altresì premettere che la legge regionale n. 35/2011, che è modificata dalla legge regionale in esame, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/11/2011. In particolare sono state censurate dinanzi alla Corte Costituzionale, tra le altre disposizioni, le previsioni di cui all’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che operano ex lege il riconoscimento della Fondazione “Tommaso Campanella” (già istituita quale fondazione di diritto privato) quale ente di diritto pubblico, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, avente lo scopo di realizzare e organizzare un presidio sanitario strutturato su base ospedaliera per la cura e la ricerca in campo oncologico. Dette previsioni sono state censurate in quanto, istituendo e disciplinando un nuovo ente destinato ad operare nell’ambito sanitario in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario e del conseguente commissariamento, intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare la normativa vigente ed i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse interferiscono, infatti, secondo l’impugnativa proposta, innanzitutto con le funzioni commissariali, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. Inoltre, contrastando con gli obblighi di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa sanitaria previsti dal suddetto Piano si pongono in contrasto, in violazione dell’art. 117, terzo comma Cost., con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009), secondo i quali, in costanza di Piano di rientro, è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano stesso.

Ciò premesso, anche la legge regionale in esame eccede dalle competenze regionali per i seguenti motivi:

1) L’art. 1, che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 1 della l. r. n. 35 del 2011, e l’art. 2, che aggiunge il comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 3 della medesima legge, prevedono rispettivamente che “il riconoscimento della Fondazione ‘T. Campanella’ come ente di diritto pubblico ha effetto solo a partire dalla data in cui è eseguita, dal Presidente della Regione, la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private” e che “il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle “Proposte tecniche per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria”.
Tali disposizioni, che integrano la l. r. n. 35 del 2011, precisando il termine di decorrenza dell’efficacia del riconoscimento della Fondazione ‘T.Campanella’ quale ente di diritto pubblico, presuppongono e ribadiscono il contenuto delle disposizioni di tale ultima legge – art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 – che, come sopra esposto, hanno formato oggetto d’impugnativa.
Le disposizioni regionali in esame sono pertanto anch’esse incostituzionali in quanto, analogamente alle norme censurate della l. r. n. 35 del 2011, intervengono in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e interferiscono pertanto con l’attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio 2010. In particolare le disposizioni sopra menzionate, disciplinando l’istituzione di una nuova struttura sanitaria, menomano le attribuzioni del Commissario previste alla lettera a) punto 2 ) e alla lettera b) del mandato commissariale, che affidano al Commissario ad acta, fino all’avvenuta attuazione del Piano stesso, il riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative regionali in corso finalizzate a realizzare ed aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonché ad autorizzare e accreditare strutture sanitarie.
Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali sotto un duplice aspetto:

a) esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi già espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Secondo tale sentenza in particolare “l’operato del commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all’esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti – malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») dell’accordo concluso dal Presidente della Regione – ad un’attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato – in uno con la constatazione che l’esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute – a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali”.

b) Inoltre le medesime disposizioni, oltre ad effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in materia di organizzazione sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, intervengono in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse si pongono in contrasto in particolare con il punto 4 delle “Proposte tecniche per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria” allegate alla delibera n. 845 del 2009 (costituenti parte integrante dell’Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009), che subordina espressamente la “ridefinizione a regime dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella” al rispetto della normativa vigente e degli obblighi di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa sanitaria previsti dal suddetto Piano e specificati nello stesso punto 4. Provvedimenti organizzatori questi che, in costanza del piano di rientro, e in base a quanto stabilito dall’art. 2 dell’Accordo del 17 dicembre 2009, devono essere adottati nell'ambito del piano di riassetto della rete ospedaliera che dovrà essere condiviso con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute negli appositi Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 e Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 9 della medesima Intesa. Essi non possono pertanto essere adottati unilateralmente dalla regione in modo avulso dal Piano. In tal modo infatti tradirebbero le esigenze di valutazione unitaria dell'aseetto organizzativo della sanità calabrese. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Le disposizioni regionali in esame pertanto violano l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l’art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno “reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la l. r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti "montani" (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilità di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto “l’autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”.

2) L’art. 3, che sostituisce il comma 1 dell’art. 9 della l. r. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione “Tommaso Campanella” a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo altresì la possibilità per la stessa, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, di assumere il personale risultato idoneo nelle suddette procedure.
Tale disposizione, che consente al futuro ente pubblico di assumere il personale risultato idoneo nelle procedure selettive preventivamente espletate dalla Fondazione di diritto privato, senza tuttavia quantificare l’entità di dette assunzioni, che pertanto non sono valutabili sotto il profilo finanziario, non rispetta i vincoli previsti dal Piano di rientro in materia di contenimento delle spese di personale. Essa pertanto compromette il conseguimento dei relativi obiettivi di risparmio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191 del 2009, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale in esame peraltro, non quantificando e non indicando i mezzi di copertura degli oneri connessi a dette assunzioni, viola altresì l’art. 81, quarto comma, Cost. Inoltre, risultando del tutto indeterminata l’entità delle posizioni lavorative per le quali sono banditi i concorsi, sia di quelle occorrenti per la copertura dei posti della definenda dotazione organica, si profila la precostituzione di aspettative di assunzione anche da parte del personale che potrebbe non trovare collocazione nella suddetta dotazione organica, con conseguente violazione dei principi costituzionali della certezza del diritto, del legittimo affidamento nonché dei principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e accesso ai pubblici uffici, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
L’art. 3 della legge in esame contrasta inoltre con il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 - tuttora applicabile in Calabria fino al 31 dicembre 2013 (secondo quanto risulta dal verbale del 31 luglio 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti) a seguito della mancata copertura del disavanzo sia per l'anno 2009 sia per l'anno 2010 - che prevede il blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale. Ne consegue la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Infine, la disposizione dell’art. 3 in parola consente l’indizione dei concorsi prima della definizione delle dotazioni organiche che, ai sensi l’art. 4, comma 3, della l. r. n. 35 del 2011, deve aver luogo entro sessanta giorni dall’approvazione dello statuto dell’ente. Così disponendo la norma in esame si pone in contrasto con i principi generali recati in materia dall’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165/2001, che subordinano le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alla verifica degli effettivi fabbisogni. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), che riserva alla legislazione statale la materia dell’ordinamento civile.
La disposizione di cui all’art. 3 contrasta altresì, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con l’art. 8 del decreto legislativo n.165/2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) che impone che il costo del lavoro sia preventivato e valutato, anche in termini di compatibilità economico-finanziaria con i documenti di programmazione e di bilancio.

3) L’art. 4, che aggiunge il comma 4 all’art. 10 della l. r. n. 35 del 2011, prevede che l' abrogazione - disposta dal comma 1 del menzionato art. 10 - dell'articolo 21 della l. r. 7 agosto 2002, n. 29, riguardante l’istituzione di un Centro Oncologico di eccellenza in Catanzaro, e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate, si verifichi alla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico. Detta disposizione, subordinando l’abrogazione di una norma ad un evento (la trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto pubblico) la cui previsione è incostituzionale per i motivi esposti al punto 1) con riferimento agli artt. 1 e 2, è anch’essa conseguentemente incostituzionale per i medesimi motivi.

Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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