Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014. (27-1-2012)
Campania
Legge n.2 del 27-1-2012
n.6 del 28-1-2012
Politiche economiche e finanziarie
16-3-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale :

1)l'art.1, comma 5, dispone che la copertura finanziaria del fondo per il pagamento dei residui perenti è pari ad euro 600.000.000,00 (UPB 7.28.64). Tale stanziamento, oltre ad essere privo di disponibilità di cassa, appare sottostimato rispetto alle effettive esigenze derivanti da eventuali reiscrizioni dei residui perenti il cui ammontare al 31/12/2009, ultimo dato ufficiale disponibile, è pari a circa 3.870.000.000,00 di euro.
Si rappresenta, inoltre, che la copertura finanziaria è garantita da una quota parte del bilancio di amministrazione dell’esercizio precedente malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.
La disposizione regionale in esame si pone in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 7/ 2002, il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, e, pertanto, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

2)l'art.1, comma 6, dispone che la copertura finanziaria necessaria al pagamento dei debiti fuori bilancio è pari ad euro 100.000.000,00 (UPB 6.23.57). Tale previsione, che in termini di cassa risulta insufficiente, è effettuata utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.
La disposizione regionale in esame, si pone in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 7/ 2002, il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, e, pertanto, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

3) l’art. 5 dispone il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90. Si rappresenta però che Regione non ha ancora approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. Pertanto tale disposizione normativa contrasta con l’art. 9, comma 4, della legge di contabilità regionale n. 7/2002, il quale prevede che non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
Non essendo inoltre specificato il dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento, non si può valutare se tale importo è utilizzato per finanziare spese di investimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21 bis, della legge n. 350/2003, dall'art. 62 del d.l. n.112/2008, convertito in legge n. 133/2008, nonché dalle disposizioni recate dall’art. 10, comma 2, della legge n. 281/70 come modificato dall’art. 8, comma 2 della legge n. 183/2011.
Riguardo poi al pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate dalla regione, si rileva che gli stessi non vengono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2012 che al bilancio pluriennale 2012-2014.
Per i motivi sopra rappresentati, la disposizione regionale in esame viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e l'art. 117, secondo comma , lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

Per i suddetti motivi si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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