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Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007. (25-7-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.14 del 25-7-2012
n.21 del 27-7-2012
Politiche economiche e finanziarie
20-9-2012 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Friuli Venezia Giulia approva l’assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all’ art. 4 dello Statuto Speciale della Regione (adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 , e successive modificazioni e integrazioni) ed eccede dai limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art.117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Regione Friuli Venezia Giulia quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:


1) All’’art. 9, i commi 53, 54 e 55 prevedono che la regione si avvalga dell'Area welfare di comunità (struttura servente della ASS n. 5 "Bassa Friulana") per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema sanitario e sociale. A tal fine, la suddetta ASS n.5 è autorizzata ad inserire il personale dell'Area welfare di comunità in una dotazione organica aggiuntiva e ad adottare una contabilità separata, demandandone la concreta applicazione ad atti amministrativi. Ne consegue un aumento di entità indefinita della dotazione organica della ASS n. 5 al di fuori del rispetto dei vincoli assunzionali con il conseguente aumento dei relativi oneri non quantificati e non coperti in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica e dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Le suddette disposizioni, inoltre, prevedendo un inquadramento riservato di personale nei ruoli di una pubblica amministrazione, viola l’art. 97 della Costituzione.

2) L’art. 12, comma 11, stabilisce che “Con riferimento alle procedure di progressione orizzontale del personale regionale riferite agli anni 2008 e 2010, ai dipendenti che non abbiano conseguito la posizione economica superiore e che, a seguito della rideterminazione del titolo dell'anzianità mediante computo anche dei periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione, risultino utilmente collocati nelle graduatorie, è conferita, ferme restando le progressioni già operate in attuazione delle suddette procedure, la posizione economica superiore secondo le rispettive decorrenze”.
La disposizione in esame, nel prevedere l’attribuzione di una posizione economica superiore per il suddetto personale, contrasta con quanto stabilito dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 il quale esclude che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetti economici ma solo effetti giuridici.
Pertanto la suddetta disposizione viola il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

3) l’art. 12, commi 12, 13 e 14 prevedono la copertura finanziaria per effettuare gli inquadramenti di cui al (precedente) comma 11 della legge in esame individuando, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, le corrispondenti U.P.B. e i relativi capitoli di spesa. Al riguardo si rileva che, in base alla normativa contrattuale, le progressioni orizzontali devono essere finanziate dal fondo per la produttività e non possono gravare direttamente sul bilancio della regione. A ciò si aggiunga che non viene fatto alcun riferimento alla compatibilità di tale operazione con il rispetto da parte della regione dei vincoli complessivi di contenimento della spesa.
Le disposizioni in esame, pertanto, si pongono in contrasto sia con la normativa contrattuale che con le norme di contenimento della spesa pubblica e, pertanto violano il principio costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, nonché il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

4) L’art. 12, comma 15, stabilisce che “Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico.".
La norma in esame, nel prevedere il riconoscimento di un incentivo al personale regionale assegnato agli uffici unici, contrasta con l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. Inoltre la medesima norma regionale si pone in contrasto con quanto disposto dall’art.9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 il quale prevede che a “decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 …”.
Pertanto la suddetta disposizione viola il principio costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5) L’art. 12, comma 19, introduce, dopo l’art. 4 della legge regionale n. 14/2002, l’art. 4 bis il quale stabilisce che “"Al personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa, è riconosciuto un incentivo con le modalità e i criteri determinati con il regolamento di cui al comma 1.".
La norma in esame, nel prevedere il riconoscimento di un incentivo al personale regionale operante presso la suddetta struttura direzionale, si pone in contrasto con quanto disposto dall’art.9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 il quale prevede che a “decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 …”. Inoltre la medesima norma regionale si pone in contrasto con l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa.
Pertanto la suddetta disposizione viola il principio costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
6) L’art. 12, comma 30, autorizza la Regione ad assumere personale della categoria FA dell’Area forestale, anche in deroga al limite di cui all’art. 13, c. 16, della l.r. n. 24/2009, che espressamente richiama i limiti del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per le assunzioni di personale da parte delle regioni stabiliti dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010.
Pertanto la disposizione regionale in esame nel prevedere una deroga alla normativa statale in materia di assunzioni, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

7) L’art.12, comma 31, stabilisce che “Al consigliere regionale di parità spetta, per l'anno in corso e a far data dal 1° gennaio 2012, un'indennità aggiuntiva mensile, a integrazione dell'indennità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), pari a un nono dell'indennità di carica mensile corrisposta ai consiglieri regionali,…”.
La suddetta norma regionale nel prevedere un’indennità aggiuntiva mensile con decorrenza 1° gennaio 2012, contrasta con quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma…”
Pertanto la suddetta disposizione viola il suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, contrasta con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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