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Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica. (30-7-2012)
Trento
Legge n.17 del 30-7-2012
n.31 del 31-7-2012
Politiche infrastrutturali
20-9-2012 / Impugnata
La legge provinciale in esame, che detta disposizioni in materia di servizi pubblici e iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale per la revisione della spesa pubblica, è censurabile relativamente alla disposizione, contenuta nell’articolo 1, comma 2.
Tale norma , modificando l’art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, prevede che: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma” .
La norma provinciale contrasta con il riparto di competenze stabilito, in materia, dall’art. 117, comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione, nonché dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Occorre premettere che, nella vigenza dell’assetto normativo ed istituzionale precedente alla riforma del settore del servizio idrico integrato operata nel 2011, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano non era mai stata attuata la legge n. 36 del 1994 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”), in virtù dell’interpretazione che è stata data, dalle Province medesime, ad alcuni principi scanditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 412 del 1994. Le due Province hanno così disciplinato autonomamente il servizio idrico integrato sul proprio territorio, anche sotto il profilo della regolazione tariffaria.
Si rappresenta che, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa, esclusiva, in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5), opere idrauliche (art. 8, n. 24, ), nonché competenza concorrente per l'utilizzazione delle acque pubbliche, e l'igiene e sanità, (art. 9, n. 9, e art. 10, Statuto). Occorre tuttavia osservare che la Corte Costituzionale , con la sentenza n. 412 del 1994, in parziale accoglimento di un ricorso promosso in via principale dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso molteplici disposizioni della citata legge n. 36 del 1994, dichiarò illegittimo, nella parte in cui si estendeva anche alle due Province, l’art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, concernente l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e la competenza programmatoria, di tale legge, respingendo invece ogni altra censura proposta dalle Province ricorrenti.
Inoltre, né la Provincia autonoma di Trento né quella di Bolzano, nel citato ricorso promosso avverso la legge n. 36 del 1994, impugnarono tale legge nella parte in cui introduceva un nuovo metodo tariffario per il servizio idrico integrato valevole su scala nazionale (art. 13).
Tanto premesso, appare evidente che, benché lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione citate rechino molteplici disposizioni afferenti lato sensu ai servizi idrici, non si rinviene, in tale corpo normativo, alcuna disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativa esclusiva della Provincia della materia tariffaria.
A fronte di ciò, la giurisprudenza costituzionale è invece costante, v. sent. nn. 246/09, 307/09, 29/10, n. 142/10, nell’affermare che “la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.”
Dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, la Corte costituzionale è tornata poi sull’argomento con la sentenza n. 357 del 2010, ribadendo che la potestà legislativa a regolare in via esclusiva il servizio idrico integrato sotto il profilo dell’organizzazione territoriale e della programmazione , già riconosciuta alle Province autonome con la sentenza n. 412/94, non è stata erosa dall’introduzione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente ex art. 117, comma 2, Cost.. Il giudice delle leggi ha quindi confermato l’attualità e la vigenza dei principi affermati nella sentenza n. 412/1994 , anche nella ripartizione di competenze scaturente dalla novella costituzionale del 2001, ribadendo cioè che, anche nel nuovo assetto, spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano il potere di regolare autonomamente il servizio idrico integrato (solo) sotto il profilo dell’organizzazione, dell’articolazione territoriale e della programmazione.
Tanto premesso, dal combinato disposto dell’art. 117, co. 2, lett. e) ed s) della Costituzione e delle riferite disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, deriva il seguente riparto costituzionale di competenze:
1- rientra nella sfera di autonomia delle due Province autonome la disciplina dell’organizzazione e dell’articolazione territoriale del servizio idrico integrato sul proprio territorio, nonché la programmazione del servizio medesimo;
2- rientra invece tra le competenze esclusive dello Stato, ex art. 117, co. 2, lett. e) ed s) della Costituzione, la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe da applicarsi sull’intero territorio nazionale e dunque anche nelle due Province autonome, criteri costituzionalmente riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale “tutela della concorrenza” e “tutela dell’ambiente”.
Non risulta infatti, nel nuovo assetto istituzionale e legislativo - e segnatamente all’interno delle previsioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - uno specifico titolo di competenza che autorizzi le Province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire, in deroga ai citati parametri costituzionali, autonomi criteri tariffari per il servizio idrico integrato. Né tale titolo di competenza è stata individuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 412/94 e nella successiva sentenza n. 357/2010, decisioni che si limitano a riscontrare la competenza legislativa delle due Province autonome a regolare il servizio idrico sotto il profilo dell’organizzazione, dell’articolazione territoriale e della programmazione.
A ciò aggiungasi il decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/11, nell’attribuire all’Autorità “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, ha precisato che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” (art. 21, comma 19, D.L. n. 201/2011). Le disposizioni della citata legge n. 481/95, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” - legge quadro sulla regolazione economica indipendente in Italia - si configurano certamente, peraltro al pari di quelle del decreto-legge n. 70/11 (con particolare riferimento all'art. 10, comma 11 e ss.) e del decreto legge n. 201/2011 (con particolare riguardo all'art. 21, comma 19), come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", cui la normativa delle Province autonome non può derogare, neppure se dettata nell’esercizio di competenze legislative esclusive , secondo quanto espressamente stabilito dallo stesso Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (v. art. 8, comma 1 e art. 4, comma 1).
L’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 481/95, individua le finalità dell’introduzione nel nostro ordinamento delle Autorità indipendenti di regolazione nella necessità di garantire la “promozione (..) dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (..) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi (..) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”. In ragione di ciò, i poteri di regolazione dell’Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria, devono trovare pacifica applicazione, nei settori dei servizi di pubblica utilità e , in particolare in quelli dell’energia elettrica , del gas e del servizio idrico, anche nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, dispiegandosi sull’intero territorio nazionale.
La norma regionale, per i motivi suesposti, quindi eccede dalle competente statutarie della Provincia Autonoma di Trento , violando l’art. 117, comma 2, lett. e) e s) della Costituzione, considerato che la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe da applicarsi sull’intero territorio nazionale e dunque anche nelle Province autonome, rientra tra le competenze legislative esclusive che la Costituzione riserva allo Stato.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

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