Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023). (29-12-2022)
Puglia
Legge n.32 del 29-12-2022
n.141 del 30-12-2022
Politiche infrastrutturali
23-2-2023 / Impugnata
La legge regionale che detta disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023, è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 96 che per le motivazioni che si riportano di seguito risulta violare gli articoli 123 e 126 della Costituzione.

La disposizione regionale in oggetto, modificando il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5

della legge elettorale regionale n. 2/2005, stabilisce che: il termine per l'indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, sia fissato in sei mesi (in luogo degli attuali tre mesi);

il citato termine di indizione decorre dalla "presa d'atto" da parte del Consiglio; la presa d'atto, qualora lo scioglimento sia conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione di queste.

La modifica apportata dal legislatore pugliese risulta non compatibile con l'art. 126, terzo comma, della Costituzione.

Occorre premettere che nello Statuto della Regione Puglia, come del resto in tutti quelli delle regioni a statuto ordinario, è stato recepito il principio simul stabunt simul cadent, che lega indissolubilmente il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto al Consiglio eletto contestualmente ad esso, nell'identica maniera.

Nello specifico, l'art. 22 comma 4 dello Statuto della Regione Puglia riprende letteralmente quanto sancito in materia nell'art 126, terzo comma, della Costituzione, ovvero “l'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento del Consiglio.”

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2004, ha affermato che il modello dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale impone il rispetto del meccanismo del simul stabunt simul cadent, dal quale deriva il potere del Presidente di determinare lo scioglimento con le proprie dimissioni. Il concetto è stato ribadito nella sentenza n. 12 del 2006 del giudice delle leggi, che ha sottolineato come il "simul... simul" sia posto a tutela della "armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori".

La norma appare censurabile per la parte in cui introduce la "presa d'atto" consiliare da cui decorre il termine di sei mesi per andare ad elezioni.

Detta norma, in primo luogo disallinea l’ipotesi di scioglimento che nella Costituzione e nello Statuto regionale sono raccolte in una disciplina unitaria. Essa prevede infatti:

- per lo scioglimento derivante da morte, impedimento permanente e sfiducia una presa d'atto senza termine.

- per lo scioglimento conseguente alle dimissioni del Presidente una presa d'atto da rendere entro un mese.

In entrambi i casi il termine per la presa d'atto resta indeterminato. Nel primo, perché esso non è affatto stabilito. Nel secondo, perché per rimediare all'infruttuoso decorso del termine mensile non è previsto né un presidio sanzionatorio, né un meccanismo assimilabile al "silenzio assenso".

Si consente, in tal modo, di procrastinare indefinitamente il dies a quo individuato ai fini del termine semestrale previsto per il "ritorno alle urne". Neppure si dispone alcunché nelle ipotesi in cui, per la delibera di presa d'atto, non si raggiungano le maggioranze richieste o non sia integrato il numero legale per una valida deliberazione del Consiglio regionale.

In definitiva il dubbio di ragionevolezza circa i tempi di svolgimento delle elezioni e l'assenza di una puntuale disciplina della presa d'atto - atto ricognitivo che, peraltro, non trova riscontro né in Costituzione (artt. 123-126) né nell'art. 22 dello Statuto regionale pugliese - rischia di generare incertezze in ordine alla durata del periodo entro il quale si deve tornare alle elezioni per ripristinare la funzionalità del circuito di legittimazione popolare che il venir meno del vertice politico della Regione ha interrotto.

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