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Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013. (27-3-2013)
Trento
Legge n.4 del 27-3-2013
n.14 del 2-4-2013
Politiche infrastrutturali
17-5-2013 / Impugnata
La legge della Provincia di Trento 27 marzo 2013, n. 4 recante: “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013.”, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 19, che inserisce nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l’art 85.ter.
Il comma 2 di tale nuovo articolo 85 ter prescrive le misure da osservare ai fini dell’autorizzazione relativa all’attività di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri cubi, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale” disciplina le modalità di autorizzazione per il recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.
In particolare, censurabili risultano le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del suddetto comma 2, dell’art. 85.ter, che testualmente stabiliscono:
“d) il titolare dell’autorizzazione verifica la compatibilità ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, in relazione al successivo utilizzo nell’impianto o nel sito di destinazione prescelto;
“e) prima del trasporto fuori dal cantiere, il titolare dell’autorizzazione comunica all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, al comune in cui si trova il sito di scavo e al comune in cui si trova il sito di destinazione la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici indicati alla lettera d); la comunicazione determina la cessazione della qualifica di rifiuto.”.

Nel merito, giova premettere che la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui carattere trasversale “se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio." (cfr., tra le altre, sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2009).
La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che “la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali.”.

Alla luce dei citati principi costituzionali si evidenzia che, in materia di rifiuti , il citato art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, al comma 3, dispone che “nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione”.

Dunque , nelle more dell’adozione dei citati decreti attuativi da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la normativa statale di riferimento ai fini della “cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo” è il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.

Tale decreto individua le norme tecniche generali applicabili per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi. In particolare l’allegato I- sub allegato I, al punto 7.31 bis stabilisce che le attività di recupero a cui le terre e rocce da scavo devono essere destinate: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10];c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD).

Pertanto, la previsione normativa di cui al citato art. 85.ter, comma 2, lett. d) ed e), inserito nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dall’art. 19 della l.p. n. 4/2013, della sola comunicazione, effettuata da parte del titolare dell’autorizzazione prima del trasporto fuori dal cantiere, circa la compatibilità ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, non è di per se sufficiente a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto. Quest’ultima, infatti, si realizza a conclusione dell’attività di recupero, la quale a sua volta si determina con l’effettiva operazione di utilizzo dei materiali ottenuti, secondo quanto prescritto dal citato punto 7.31 bis dell’allegato I - sub allegato I, del D.M. 5 febbraio 1998. Fino al compimento di tale operazione il materiale trattato resta soggetto alla disciplina dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n.152/2006.

La norma contenuta nell’art. 19 della legge provinciale n. 4/2013, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, eccede dai limiti generali di cui all’art. 4 dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige , richiamati , in relazione alle competenze legislative delle Province autonome , dall’art.5 del medesimo Statuto speciale.
Per questi motivi la norma in parola deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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