Dettaglio Legge Regionale

Testo unico in materia di turismo. (12-7-2013)
Umbria
Legge n.13 del 12-7-2013
n.32 del 17-7-2013
Politiche infrastrutturali
9-9-2013 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni in materia di turismo, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti norme:

1) La disposizione contenuta nell’art. 62 prevede che “la gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo, compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), conseguite presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea “ Tale richiamo non risulta essere pertinente.
Il decreto legislativo citato, infatti, riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e si occupa delle esperienze professionali maturate al fine del riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite da soggetti che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato Membro diverso da quello nel quale hanno maturato l'esperienza.
La norma regionale, dunque, riferendosi alle conoscenze e alle attitudini professionali di cui alla citata norma statale, finisce per consentire lo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo a chi non abbia conseguito la specifica abilitazione professionale.
La previsione regionale eccede quindi dalle competenze regionali , considerato che la competenza a stabilire i titoli abilitanti alla professione è riservata allo Stato dall’articolo 20 del d.lgs. n. 79/2011, che prevede che siano fissati con DPCM i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La Corte costituzionale ha costantemente affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008).
Le descritte norme regionali quindi , violando i principi fondamentali in materia di professioni, si pongono in contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione.

2. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 1, lettera b) e comma 2, i quali , rispettivamente , consentono l’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, in alternativa alla verifica del possesso dei requisiti professionali prevista dalla normativa statale all'articolo 20 del decreto legislativo n. 79 del 2011, anche mediante l’attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea e prevedono per il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, che il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs.206/2007 possa essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un’agenzia di viaggio e turismo.
Anche tale previsione regionale viola dunque i principi fondamentali in materia di professioni, in contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione.



3. La norma contenuta nell’art. 68 individua l’attività professionale di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni, prevedendo che la definizione di requisiti e modalità di esercizio dell’attività siano disciplinate con regolamento regionale.
Si tratta di un attività non regolamentata da alcuna norma statale.
Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale ( da ultimo sentenza n. 98/2013) le Regioni non possono istituire nuove professioni o prevedere elenchi “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti, normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale. invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.( cfr sentt. nn. 138 del 2009, n. 93 dcl 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n, 424 del 2005)”.
La norma regionale , quindi , disciplinando un’ attività non regolamentata da norma statale, eccede dalle competenze regionali, in violazione dei princi fondamentali in materia di professioni, in contrasto con l’ art. 117, terzo comma, della Costituzione , oltre a determinare limitazioni dell’attività economica in violazione dei principi di tutela della concorrenza , in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

4. La previsione contenuta nell’art. 73, riguardante le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, al comma 4 prevede che le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione presso altre Regioni e che intendono esercitare l’attività nella Regione Umbria siano soggette all’accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Tale condizione risulta in contrasto con il principio di libera circolazione dei servizi, di cui all’articolo 56 del TFUE, violando , pertanto, l’articolo 117, comma 1 della Costituzione che impone, anche al legislatore regionale, il rispetto dei vincoli comunitari.
La medesima norma risulta altresì distorsiva della concorrenza tra gli stessi operatori italiani, ponendosi in contrasto con il disposto dell’articolo 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 secondo cui “ Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti dall’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea.” La disposizione regionale infatti, restringendo in maniera ingiustificata la portata del principio di libertà dell’iniziativa economica, determina la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato la tutela della concorrenza.
A ciò aggiungasi che la materia relativa all’esercizio dell’attività di guida turistica è stata oggetto di recentissime disposizioni nazionali di adeguamento al diritto comunitario, con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (“legge europea 2013” entrata in vigore il 4 settembre 2013). Tale legge ha disposto, all’articolo 3 , comma 1 , che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e che, ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale.
La medesima norma ha altresì riservato, con il comma 3 dello stesso articolo 3, ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Per questi motivi le norme regionali sopra descritte devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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