Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”. (9-3-2015)
Marche
Legge n.7 del 9-3-2015
n.24 del 19-3-2015
Politiche infrastrutturali
29-4-2015 / Impugnata
La legge regionale, che apporta modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1.
La norma regionale aggiunge all'articolo 2 della l.r. n. 8/2007 , il comma 2-bis, innovando il regime giuridico del prelievo venatorio in deroga, disciplinato dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) e dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, stabilendo che, al fine dell'applicazione della lettera c) del comma 2 [concernente l'obbligo di indicare le circostanze di tempo e di luogo della deroga], sia comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.
La previsione regionale si pone in contrasto tanto con la normativa statale quanto con quella europea.
In particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 attribuisce agli Stati membri la possibilità di derogare al divieto di uccidere o di catturare deliberatamente, con qualsiasi metodo, uccelli selvatici (articolo 5, comma 1, lettera a) della citata direttiva). Tale deroga, tuttavia, può essere concessa, a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per delle ragioni espressamente tipizzate quali sono , in via esemplificativa, la tutela della salute e sicurezza pubblica, la necessità di prevenire gravi danni alle colture o per consentirne in condizioni rigidamente controllate la cattura. L'atto di concessione della deroga, inoltre, deve specificare: «a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati: c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;d)l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;e) i controlli che saranno effettuati» (articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009).
In attuazione del menzionato articolo 9, l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, dopo aver statuito che Il descritto quadro normativo, tanto europeo quanto statale, risulta pertanto violato dalle prescrizioni contente all'articolo 1 della legge in esame che autorizza in maniera generalizzata, senza limiti spaziali e temporali, e senza la necessità di ricorrere ad alcuna specifica motivazione, il prelievo della specie di uccello selvatico denominata "Storno" (Sturnus vulgaris), a condizione — peraltro generica — che tale prelievo venga «praticato in prossimità di nuclei vegetazionali sparsi, ed a tutela della specificità delle coltivazioni regionali».
La norma regionale in parola introduce, esclusivamente per il prelievo della specie storno, un regime giuridico differenziato, caratterizzato da stabilità e continuità nel tempo anziché dai requisiti di eccezionalità e temporaneità imposti dalla normativa interna ed europea.
A ciò aggiungasi , in relazione allo strumento scelto dalla regione, ovvero la legge regionale, che l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 157 del 1992 fa invece riferimento alla necessità di ricorrere all'adozione di un atto amministrativo. La scelta della norma di legge regionale infatti non soltanto consente di eludere l'obbligo motivazionale imposto per la concessione della deroga dalla normativa interna e da quella europea ma elide, di fatto, il potere di annullamento della stessa deroga attribuito al Consiglio dei ministri dall'articolo 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992.
Come noto, costante è la giurisprudenza Costituzionale che affermato l’illegittimità di previsioni siffate ( sentenza n. 250 del 2008 , sentenza 387 del 2008).
La norma regionale , quindi, ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui alla direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, viola il parametro di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione nella parte in cui impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario, e, ponendosi altresì in contrasto con l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, comporta la violazione del parametro di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela del'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Per questi motivi la norma regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione .

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