Consiglio dei Ministri n. 192

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in via definitiva, gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.

Ha quindi approvato i seguenti disegni di legge, che recano in allegato le intese sottoscritte dai Presidenti relative a ciascuna Regione:

  1. Attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  2. Attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  3. Attribuzione alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  4. Attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

Le intese, predisposte ai sensi della legge 26 giugno 2024, n. 86, tengono conto del parere della Conferenza unificata e degli atti di indirizzo delle Camere e sono state approvate dalle Regioni interessate. I disegni di legge, che richiamano il principio di leale collaborazione cui deve orientarsi l’attuazione delle intese, stabiliscono che ciascuna legge di approvazione possa essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso, da una legge successiva approvata ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.

Disposizioni comuni. Per ciascuna intesa è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, che verifica annualmente l’attuazione e valuta gli oneri finanziari, informandone le Camere e la Conferenza unificata. Le intese individuano in un apposito allegato le disposizioni statali che cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. Le intese hanno durata decennale e si intendono rinnovate per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Protezione civile. Per far fronte alle emergenze che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione può adottare ordinanze in deroga, oltre che alla normativa regionale, anche a quella statale. Le ordinanze devono essere specificamente motivate, indicano le disposizioni derogate e hanno efficacia limitata al territorio regionale. Sono adottate previa autorizzazione del Consiglio dei ministri; nei casi di grave urgenza possono essere emanate, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e sottoposte all’approvazione del primo Consiglio dei ministri utile, in mancanza della quale cessano di produrre effetti. Le deroghe alla normativa statale non possono superare la durata dello stato di emergenza e comunque i due anni dalla sua deliberazione. Fino alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le ordinanze non possono derogare alle norme statali relative a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il Presidente della Regione, o una persona da questi indicata, è nominato commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale che interessano il territorio regionale. Alla Regione sono attribuite, inoltre, funzioni in materia di reclutamento, anche d’urgenza, e di formazione del personale di protezione civile, ed è estesa ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale la disciplina statale su targhe e patenti.

Professioni. La Regione può disciplinare professioni di rilievo regionale: attività intellettuali rivolte alla prestazione di servizi nel territorio regionale, con un nesso diretto con le caratteristiche peculiari del territorio e della sua economia, che richiedono competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione su base locale. Restano escluse le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie. La Regione è, inoltre, autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali regionali conseguite all’estero.

Previdenza complementare e integrativa. La Regione può promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche mediante convenzioni con fondi pensione esistenti, disciplinandone il funzionamento operativo e organizzativo. Per il personale della Regione, degli enti regionali, degli enti locali e del servizio sanitario regionale, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale negli accordi con i fondi pensione regionali.

Tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), previa intesa con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione può:

  • definire tariffe di rimborso e di remunerazione delle prestazioni differenti da quelle nazionali, a carico del proprio bilancio;

  • gestire in autonomia le risorse statali per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie;

  • istituire e gestire fondi sanitari integrativi;

  • destinare risorse all’assunzione di personale sanitario o all’incremento delle prestazioni aggiuntive;

  • impiegare in altri ambiti della spesa sanitaria le economie realizzate sulle risorse nazionali vincolate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi per cui sono state assegnate.

La maggiore autonomia non incide sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto delle risorse, garantendo la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre regioni, compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria. L’efficacia dell’intesa è condizionata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in ambito sanitario e alla corretta erogazione dei LEA, verificati anche sulla base di monitoraggi trimestrali.

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MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni concernenti l’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (disegno di legge costituzionale – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge costituzionale recante disposizioni concernenti l’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il disegno di legge interviene sulle competenze legislative regionali e sui relativi limiti, eliminando quello delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, introducendo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, e qualificando espressamente come “esclusiva” la competenza legislativa primaria regionale. Viene, inoltre, ampliato l’elenco delle materie di competenza esclusiva, che ricomprende, tra l’altro, il rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva del personale regionale e degli enti locali, il governo del territorio, i contratti pubblici di interesse locale e regionale, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse regionale, compresa la gestione della fauna selvatica, nonché la tutela e la conservazione dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale, la cui individuazione e le cui modalità di tutela saranno definite con norme di attuazione.

Il testo adegua, altresì, all’articolo 127 della Costituzione la disciplina dell’impugnazione delle leggi regionali e statali dinanzi alla Corte costituzionale e introduce, per la revisione dello Statuto, l’“intesa” sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, sulla quale il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei componenti entro sessanta giorni. In mancanza dell’intesa, le Camere possono comunque adottare le modificazioni a maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. Le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l’esercizio della potestà legislativa regionale con quella statale.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato undici leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Calabria n. 27 del 17/08/2026, recante “Modifiche della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria)”;

  2. la legge della Regione Calabria n. 28 del 17/08/2026, recante “Modifiche della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui Luoghi di lavoro – norme per l’attuazione del d.lgs. 81/2008 in materia di Sanzioni)”;

  3. la legge della Regione Calabria n. 29 del 17/08/2026, recante “Modifiche della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)”;

  4. la legge della Regione Basilicata n. 29 del 17/08/2026, recante “Valorizzazione e interventi a favore dell’apicoltura regionale”;

  5. la legge della Regione Basilicata n. 30 del 17/08/2026, recante “Disciplina dell’Avvocatura regionale”;

  6. la legge della Regione Basilicata n. 31 del 17/08/2026, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB)”;

  7. la legge della Regione Basilicata n. 32 del 17/08/2026, recante “Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2025, n. 18 recante: Obbligatorietà dello Screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale – SMA”;

  8. la legge della Regione Basilicata n. 33 del 17/08/2026, recante “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sui tumori eredo-familiari e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni genetiche”;

  9. la legge della Regione Basilicata n. 34 del 17/08/2026, recante “Nuove norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

  10. la legge della Regione Valle d’Aosta n. 14 del 06/08/2026, recante “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2026. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028”;

  11. la legge della Regione Campania n. 11 del 31/08/2026, recante “Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l’emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall’articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144”.

Il Consiglio dei ministri ha, inoltre, deliberato di rinunciare totalmente all’impugnativa delle seguenti leggi, in quanto la Regione Sardegna ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere totalmente superate le censure di illegittimità rilevate:

  1. la legge della Regione Sardegna n. 1 del 06/02/2026, recante “Legge di stabilità regionale 2026”;

  2. la legge della Regione Sardegna n. 4 del 06/02/2026, recante “Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna”.

 

 

> Comunicato stampa