Question time Camera, intervento del ministro Calderoli

21 maggio 2025

Oggetto: disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in relazione all’attuazione dell’autonomia differenziata

 

Risposta:

Il disegno di legge delinea finalmente, a quasi 24 anni dalla riforma del Titolo V, un percorso organico di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esso intende rimediare al perdurante ritardo dello Stato, più volte denunciato dalla Corte costituzionale, e costituisce una tappa fondamentale ai fini dell’attuazione della specifica milestone PNRR sul completamento del federalismo fiscale.

Il nostro ordinamento ha finora conosciuto una determinazione non soltanto episodica, ma anche disomogenea dei LEP. A fronte di un quadro normativo estremamente frammentato, il disegno di legge completa il percorso già intrapreso da questo Governo, apportando i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. A tal fine, nel confermare lo strumento della delega legislativa, esso impone al Governo di rispettare non solo principi e criteri direttivi di natura generale, comuni a tutte le materie, ma anche, come richiesto dalla Corte, principi e criteri direttivi specifici declinati in funzione delle peculiarità delle singole materie (ben 33 articoli e 43 pagine di articolato).

Esso infatti prevede che, prima ancora che siano determinati i LEP, siano identificate, nell’ambito delle funzioni svolte dallo Stato e dagli enti territoriali, le prestazioni concernenti diritti civili e sociali cui i medesimi livelli essenziali si riferiscono. Tale ricognizione fornirà finalmente al cittadino il quadro degli obblighi gravanti sui pubblici poteri nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato o delle Regioni, siano essi obblighi di dare, di fare o anche di astensione, nell’ambito delle materie potenzialmente suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Definite le prestazioni, il legislatore delegato dovrà poi determinare i livelli essenziali da assicurare uniformemente sul territorio nazionale e contestualmente definire i costi e fabbisogni standard. Attraverso la fissazione dei LEP, la loro standardizzazione e il definitivo superamento del criterio della spesa storica, l’esercizio delle delega contribuirà quindi alla riduzione dei divari territoriali ed assicurerà, per usare le parole della Corte,” il necessario contrappeso della differenziazione, una “rete di protezione” che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale”. Esso, inoltre, costituirà un incentivo per una maggiore efficienza da parte di tutti gli enti territoriali che, nel rispetto dei diritti dei cittadini, saranno chiamati a individuare le misure più idonee a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse disponibili.

 

(Testo a cura dell'Ufficio Stampa)

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