Istruttoria per l'esame delle leggi regionali

Ogni legge regionale e provinciale viene esaminata dal Governo, che, qualora ritenga che questa ecceda la competenza della Regione o della Provincia autonoma, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri, nel termine di  60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul relativo bollettino.

Nel caso degli statuti delle regioni ordinarie e delle leggi che determinano la forma di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il termine è di 30 giorni, come fissato dall’art.123 Cost..

Il Dipartimento cura e coordina l'istruttoria delle leggi regionali e provinciali sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale ed europea in materia.  Tale attività è stata da ultimo razionalizzata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023, avente il duplice fine di consolidare e promuovere forme di collaborazione tra Stato e Regione, con conseguente deflazione del contenzioso costituzionale, nonché di disciplinare la procedura e i tempi di esame delle leggi regionali e provinciali da parte delle Amministrazioni centrali, consentendo un’eventuale attività di mediazione e il rispetto dei termini previsti per la proposizione dell’impugnativa statale.

La banca dati del Dipartimento contiene le informazioni relative agli esiti delle valutazioni del Consiglio dei Ministri.

 

 

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Ufficio di riferimento: Ufficio II - Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome