Istruttoria per l'esame delle leggi regionali

Ogni legge regionale e provinciale viene esaminata dal Governo della Repubblica, che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri.(Art.127 Cost.)

Nel caso degli statuti delle regioni ordinarie e delle leggi che determinano la forma di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il periodo è di 30 giorni.(Art.123 Cost.)

Il Dipartimento cura l'istruttoria delle leggi regionali per questo esame di legittimità, dagli art. 127 e 123 della Costituzione e dalla legge costituzionale 2/2001.

L'attività si svolge in raccordo con i Ministeri di settore competenti per materia e garantisce l'omogeneità di giudizio nei confronti delle regioni e delle province autonome. 

 

Il sistema di banca dati del Dipartimento contiene le informazioni sugli esiti di questo iter, con le motivazioni delle impugnative.

 

>>> Banca dati

 

 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio II - Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome