Dettaglio Legge Regionale

Ordinamento del personale della Provincia. (19-5-2015)
Bolzano
Legge n.6 del 19-5-2015
n.21 del 26-5-2015
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2015, è stata impugnata, da parte del Governo, la legge provinciale n. 6/2015 recante: "Ordinamento del personale della Provincia".

E' stata sollevata questione di legittimità in merito all'articolo 29 relativo al collocamento a riposo d'ufficio.

L'articolo 29, comma 1 prevede il collocamento a riposo d’ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto di alcuni criteri: a) età anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all’età prevista per la pensione di vecchiaia, b) graduale riduzione dell’età anagrafica per il collocamento a riposo d’ufficio, garantendo, comunque, la permanenza in servizio fino all’età anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione, c) previsione del trattamento di servizio oltre il termine di cui alla lettera a) al fine di maturare il diritto a pensione, e comunque non oltre l’età prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.
Il comma 2, del medesimo articolo 29, prevede che, in deroga al comma 1, trovino applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria.
L’articolo in esame, nel disciplinare l’anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio non è conforme alla normativa nazionale in materia di cui all'articolo 1, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e alla normativa di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina il trattamento pensionistico nonché contrasta con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede gli adeguamenti alla speranza di vita.

Successivamente, a seguito di impegno da parte del Presidente della Provincia, la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale n. 11 del 25 settembre 2015, pubblicata sul BUR n. 1 del 25 settembre 2015, recante: "Disposizioni in connessione con l'assestamento di bilancio, di previsione della Provincia autonoma di Bolzano, per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017", ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, disponendo, all'articolo 23, comma 1, lettera f), l'abrogazione dell'articolo 29 della citata legge provinciale n. 6/2015.

Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge provinciale n. 6/2015.
24-7-2015 / Impugnata

La legge provinciale in esame sull'ordinamento del personale, comprende disposizioni già vigenti e nuove disposizioni di legge, il cui obiettivo è di raccogliere in un unico testo le principali disposizioni di legge nonché di creare le basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. Tale legge è censurabile in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972), che non prevede la competenza in materia di previdenza sociale, che è esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o) della Costituzione, contrastando altresì con la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art.117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione e le province autonome, pur nel rispetto della propria autonomia, non possono derogare. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano a statuto speciale, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.

In particolare, per quanto sopra esposto, la legge provinciale è censurabile in relazione alla disposizione di cui all'articolo 29, per i seguenti motivi:

L'articolo 29, comma 1 prevede il collocamento a riposo d’ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto di alcuni criteri: a) età anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all’età prevista per la pensione di vecchiaia, b) graduale riduzione dell’età anagrafica per il collocamento a riposo d’ufficio, garantendo, comunque, la permanenza in servizio fino all’età anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione, c) previsione del trattamento di servizio oltre il termine di cui alla lettera a) al fine di maturare il diritto a pensione, e comunque non oltre l’età prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Il comma 2, del medesimo articolo 29, prevede che, in deroga al comma 1, trovino applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria.

L’articolo in esame, nel disciplinare l’anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio non è conforme alla normativa nazionale in materia di cui all'articolo 1, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e alla normativa di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina il trattamento pensionistico nonché contrasta con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede gli adeguamenti alla speranza di vita.

Pertanto, tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale richiamata e con l'articolo 117, comma 2, lettera o) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale.

Inoltre, viola il principio costituzionalmente garantito del diritto di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 3 della Costituzione ed è suscettibile, inoltre di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l’articolo 81, comma terzo, della Costituzione, nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge provinciale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro