Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di istruzione (5-2-2024)
Sardegna
Legge n.2 del 5-2-2024
n.7 del 6-2-2024
Politiche socio sanitarie e culturali
26-3-2024 / Impugnata
La legge della Regione Sardegna n. 2 del 5 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di istruzione” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt.1, 2 , 3 e 4 in quanto eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna (artt. 3, 5 e 56 legge cost. n. 3 del 1948) e, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola la competenza statale esclusiva in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e di “norme generali sull'istruzione” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.. La legge viola altresì i principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 97 Cost, che investono l’organizzazione amministrativa dello Stato, determinando peraltro nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in contrasto con l’art. 81, terzo comma della Costituzione.

In particolare:

per gli effetti della riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica, recato dall’art. 1, commi 557 e 558, della legge 197/2022 e dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 - che all’art. 5, comma 3, ha previsto la possibilità, per il solo anno scolastico 2024/2025, di incrementare il numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente quantificato dal decreto interministeriale n. 127 del 2023 – il numero di scuole autonome che possono essere istituite nella Regione Sardegna, nell’a.s. 2024-2025, risulta complessivamente pari a 234 (di cui 228 con DS e DSGA titolari e 6 scuole assegnate in reggenza). Questo in quanto dette disposizioni definiscono la consistenza del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), al quale è correlata la individuazione quantitativa delle istituzioni scolastiche autonome, in base al nuovo criterio che stabilisce una relazione biunivoca tra ognuna di queste e un dirigente.

Con la legge in esame, la Regione Sardegna intende confermare lo stesso numero di autonomie scolastiche istituite nel corrente anno scolastico (2023-2024), pari a 270, con un incremento quindi di 36 autonomie rispetto al contingente stabilito dalla normativa nazionale sopra richiamata (36 = 270 – 234), con un conseguente incremento del personale scolastico, sia ATA che dirigenti, previsto per la Regione in questione.

In particolare,l’art. 1 dispone, nelle more dell’approvazione di una legge regionale di riforma organica in materia di istruzione e formazione, che la Regione avvii le “procedure di cui all’art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) tramite la Commissione paritetica, al fine di definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell’anno scolastico 2023-2024". Pertanto, si riconduce a tale disposizione la definizione di una “norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell’anno scolastico 2023-2024”, laddove il testo dell’art 56 prevede il ricorso alla Commissione paritetica allo scopo di adottare “le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione”.

L’art. 1, citato presenta, quindi,aspetti di illegittimità costituzionale sotto vari profili: in primo luogo, non è ammissibile l’applicazione alla materia degli organici del personale scolastico delle procedure di cui al citato art. 56 e, in secondo luogo, la disposizione compromette l’unitarietà ed omogeneità, sul piano nazionale, della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale scolastico, aprendo la strada a gestioni parcellizzate degli organici e a sperequazioni tra Regioni, con conseguente violazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. L’uniformità delle condizioni e dei presupposti per la gestione dei ruoli del personale scolastico è di esclusiva competenza legislativa statale, in quanto relativa alla disciplina in materia di organici e reclutamento. L’art. 1, sebbene di carattere programmatico, è, quindi, in contrasto con i principi costituzionali in materia di riparto delle funzioni legislative esclusive in materia di istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n). Inoltre, essendo i contingenti organici del personale scolastico estranei ad ambiti di competenza regionale, in quanto dipendenti statali, la materia rientra nella potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), che risulta pertanto violato.

L’art. 2, da leggersi in combinato disposto con l’art. 3, dispone che la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e della normativa in materia di riorganizzazione del sistema scolastico (art. 1, commi 557 e 558, l. 197/22) provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un Piano annuale. Tuttavia, il riferimento alla normativa in materia di riorganizzazione del sistema scolastico dovrebbe comportare il rispetto delle norme fondanti la competenza esclusiva statale in materia di organici del personale, da assegnarsi alle istituzioni scolastiche di ciascun territorio. Invece, il successivo art. 3, prevede, seppure in via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, che fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'articolo 2, la Regione può stabilire, previa intesa con lo Stato, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione. Il mantenimento di detti presidi involge un ambito relativo a personale inserito nel pubblico impiego statale - perché i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali – ambito che attiene ad attività di esclusiva competenza statale, con conseguente violazione del riparto di competenze Stato-Regione, come delineato dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera g), Cost..

Come confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, i contingenti organici del personale scolastico sono senz’altro estranei ad ambiti di competenza regionale, in quanto dipendenti statali, materia rientrante nella potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.. Pertanto, anche un minimo incremento di spesa, conseguente alle decisioni della Regione Sardegna, avrebbe delle conseguenze non trascurabili per il bilancio dello Stato, atteso che, oltre alla spesa aggiuntiva per gli incarichi di vertice, andrebbe considerato almeno l’ulteriore costo per il personale ATA indispensabile per il governo dell’istituzione scolastica.

L’applicazione al personale impiegato nella costituzione dei predetti presidi del CCNL dell’Area istruzione e ricerca determina, quindi, maggiori oneri privi di copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato, in violazione dell’art. 81, terzo comma Cost.. A ciò si aggiunga che nell’art. 3, comma 2, ove sono definite le procedure di trasferimento delle risorse, non vengono esplicitati i destinatari dei predetti trasferimenti.

Per quanto riguarda l'art. 4 della legge in esame, relativo alle risorse finanziarie, la caducazione delle norme sopra censurate determina automaticamente il travolgimento della norma finanziaria.

Infine, per quanto riguarda l'eccesso dalle competenze attribuite allo Statuto speciale alla Regione Sardegna (di cui agli artt. 3 e 5 legge cost. n. 3 del 1948), si richiama quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale (ex plurimus sent. n. 119/2019 e n. 279 del 2020) che esonera dall'onere di confrontare le competenze legislative previste dallo statuto autonomo nel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali.

In conclusione, gli artt. 1, 2 e 3, che autorizzano, nella sostanza, una deroga in aumento rispetto alla riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica,nonchè l'art. 4 , relativo alle risorse finanziarie, eccedono dalle competenze statutarie della Regione Sardegna (di cui agli artt. 3, 5 e 56 legge cost. n. 3 del 1948), e si pongono in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall’art. 1, comma 557, della l. 29.12.2022, n. 197 e art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215) in violazione della competenza statale esclusiva di cui all’articolo 17,comma secondo, lettere g) e n) Cost.), nonché dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 97 Cost., che investono l'organizzazione amministrativa dello Stato. Inoltre, determinando nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza idonea copertura, violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

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