Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di clownterapia. (20-12-2017)
Puglia
Legge n.60 del 20-12-2017
n.144 del 21-12-2017
Politiche socio sanitarie e culturali
8-2-2018 / Impugnata
La legge della regione Puglia n. 60 del 2017, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, presenta profili di illegittimità costituzionale.

Con la legge in oggetto, che promuove l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche e degli interventi nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, la regione Puglia eccede dalla propria competenza regionale in quanto istituisce una nuova figura professionale, quale quella del clown di corsia, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell’art 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare.

- l’art. 1, alla lettera a), definisce la "clownterapia" o terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi”.
- Il medesimo art. 1, lettera b), definisce "clown di corsia", quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia”.
- L'art. 2, comma 1, stabilisce che "per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio¬sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clown terapia".
- I successivi commi 2 e 3 prevedono rispettivamente che: ". La qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3", e che" 1 corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato), secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3".
- L’ art. 3, prevede che con apposito regolamento saranno definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, e saranno indicate: le materie oggetto del percorso formativo, la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, i requisiti per l'accesso ai corsi; i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale; le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’art. 5 istituisce un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di cui trattasi.

Le norme sopra indicate, e l’intera legge regionale, avente carattere normativo omogeneo, individuano e disciplinano la figura professionale del clown di corsia, della quale definiscono il percorso formativo, prevedendo altresì l’istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clownterapia.
Così disponendo, la legge in esame istituisce la nuova figura professionale del clown di corsia, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Spetta infatti allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione (cfr. ex plurimis, sentenze nn. 217 del 2015, 178 del 2014, 108 del 2012, 230 del 2011 e 300 del 2010; nella stessa direzione, anche la giurisprudenza amministrativa - il riferimento a alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 883 del 2015 e 1417 del 2014); tale principio si configura quale limite di ordine generale, da cui discende l'impossibilita per il legislatore regionale di dar vita a nuove figure professionali.
Nel senso illustrato, il legislatore statale ha chiarito, con l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 30/2006, che: "La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale".

Si segnala inoltre che lo stesso legislatore statale non ha trascurato di considerare che eventuali nuovi fabbisogni possono condurre all'istituzione di profili professionali diversi e, a tal fine, dopo aver fissato i principi in materia di “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”, ha delineato, all'art. 5 della legge n. 43 del 2006, una procedura semplificata per l'individuazione - con il coinvolgimento delle regioni - di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Tale procedura è stata di recente modificata dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. In particolare il comma 2 del menzionato art. 5 della legge n. 43 del 2006, come sostituito dall’art. 6 della menzionata legge n. 3 del 2018, prevede che “L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”.
A seguito di tale intervento legislativo emerge chiaramente che l'esigenza di garantire un percorso formativo comune per tutti coloro che operano nel campo della clownterapia potrà essere eventualmente soddisfatta osservando la procedura sopra illustrata; medio tempore, per le ragioni sopra esposte, alla regione Puglia non è consentito, con propria legge, istituire la figura professionale del clown di corsia, pena la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti le norme sopra indicate, e l’intera legge regionale, avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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