Dettaglio Legge Regionale

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali. (9-5-2018)
Umbria
Legge n.4 del 9-5-2018
n.20 del 16-5-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
6-7-2018 / Impugnata
La legge della regione Umbria n. 4 del 2018, recante “Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali”, presenta profili d’illegittimità costituzionale.

La legge in esame si inscrive nell'ambito delle politiche pubbliche volte ad arginare il fenomeno della violenza giovanile, perpetrata negli ambienti scolastici e, più di recente, attraverso l'impiego di strumenti informatici.
È innegabile che il fenomeno in questione assuma rilevanza penale, in quanto il comportamento improntato alla sopraffazione di soggetti vulnerabili è suscettibile di integrare diverse fattispecie delittuose. Sebbene nell'ordinamento italiano non sussista una specifica fattispecie criminosa atta a punire il "bullismo" (e la sua proiezione nel cyberspazio), le condotte ad esso riconducibili sono, tuttavia, suscettibili di valutazione in sede penale; invero, il fenomeno in questione si snoda attraverso atti o comportamenti vessatori, minacce e violenze fisiche o psicologiche, sussumibili sotto una pluralità di reati.
Ciò premesso, alcune norme della legge in esame eccedono dalle competenze regionali invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, la quale, come è noto, attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (cfr., ex multis, Corte cost., 5 giugno 2013, n. 118; 9 febbraio 2011, n. 35).

In particolare.

a) l’art.1, comma 1, prevedendo, con formulazione generica e poco chiara, che la legge persegue il dichiarato fine di <Al riguardo occorre premettere che nell’ambito delle misure orientate alla prevenzione e al contrasto del bullismo bisogna distinguere gli interventi di carattere prettamente educativo da quelli di politica criminale. I primi agiscono sui fattori sociali dai quali trae origine il fenomeno e attengono alla promozione dei valori di civiltà e di una cultura della legalità tra le fasce più giovani della popolazione; i secondi, invece, pur muovendo dallo studio delle cause del delitto che emergono nel tessuto sociale, attengono alla prevenzione (e repressione) dei reati perpetrati dai minori attraverso aggressioni e molestie reiterate in danno di soggetti più deboli.
Appare evidente che la Regione può intervenire esclusivamente attraverso misure di carattere educativo, essendo altrimenti illegittima qualsiasi iniziativa regionale in tema di prevenzione e contrasto al bullismo quale fenomeno criminale.
Invero, il generico riferimento contenuto nella norma in esame a "tutte le manifestazioni” di bullismo e cyberbullismo si presta ad un ampliamento dell'area di intervento del legislatore regionale, in quanto idoneo a ricomprendere non soltanto gli interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all'ordine pubblico e sicurezza.

b) L’art. 4, che istituisce presso la Giunta regionale un “Tavolo di coordinamento”, con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulle iniziative in tema di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale svolgono tali attività, rende ancor più evidenti gli aspetti di incostituzionalità della legge in commento.
Infatti è indubbio che tra i soggetti titolari di compiti di prevenzione e contrasto del bullismo (con specifico riguardo ai profili penali) vi siano gli appartenenti alle Forze di polizia, che, peraltro - secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 - sono componenti, seppure in via facoltativa, del menzionato Tavolo di coordinamento; l'acquisizione di informazioni sull'attività di ordine pubblico espletata dai suddetti organi trascende, all'evidenza, le finalità di carattere sociale ed educativo che, al contrario, dovrebbero essere sottese all'intervento del legislatore regionale in materia, per quanto di competenza.
Al contrario, la cennata norma conferisce alla Regione il generale potere di promuovere, attraverso il menzionato Tavolo, “il coordinamento” tra i vari soggetti preposti all'attività di prevenzione e contrasto del bullismo, senza specificazione alcuna in merito alla natura delle informazioni acquisite che ben potrebbero riguardare i profili penali e l'attività di polizia in ordine alla prevenzione e alla repressione dei reati sussumibili nel fenomeno del bullismo.
Alla luce di tali considerazioni, l’ampia formulazione delle norme regionali sopra indicate, che non esplicita in maniera chiara che l’avversione regionale alle condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo è volta esclusivamente a finalità di carattere sociale ed educativo, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

Per i motivi esposti le norme sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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