Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione triennale 2019-2021. (28-12-2018)
Sardegna
Legge n.49 del 28-12-2018
n.2 del 4-1-2019
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
L’art. 3 comma 3 della legge regionale n. 48/2018 (Legge di stabilità regionale 2019), come modificato dall’art. 4 comma 2 della legge n. 15/2019, disponeva che le risorse relative al 2018, pari ad euro 285.309.000, non più dovute a titolo di accantonamenti in forza del combinato disposto di cui al comma 2 del medesimo art. della medesima legge, dovevano essere restituite dallo Stato alla Regione entro il 2019 in quanto non più dovute a titolo di concorso alla finanza pubblica, in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77/2015 e n. 6/2019.

Tali somme erano iscritte ed accertate dalla Regione nel bilancio 2019 ed erano destinate, per una quota fino ad euro 244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, registrato nel rendiconto della Regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale (…), mentre la restante quota era accantonata in un apposito fondo e destinata al ripiano anticipato del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono il ripiano pluriennale.

Il comma 2 sopra citato è stato tuttavia abrogato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 20/2019. È lecito ritenere che tale abrogazione abbia privato di contenuto – ed implicitamente abrogato - anche il comma 3 in esame.

Successivamnte, il 7 novembre 2019 è stato siglato l'accordo in materia di finanza pubblica tra Governo e Regione, recepito con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale viene stabilito il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020. L'accordo è sottoscritto ai sensi della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) come accordo bilaterale inteso a determinare il necessario contributo regionale alla finanza pubblica.

Attraverso le norme concordate è stata data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015 – nella quale veniva esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra Stato ed autonomie speciali - e n. 6/2019 - con la quale la Corte ribadiva la necessità di ridefinire le relazioni finanziarie tra Stato e Regione Sardegna.

A seguito dell’Accordo, la Regione opportunamente non ha più dato applicazione all’art. 3 comma 3. Tale mancata applicazione è stata verificata dal Dipartimento RGS nell’ambito dell’esame di legittimità costituzionale della legge regionale n. 31/2020 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019), legge sottoposta all’esame del CdM del 22 febbraio 2021.

Ciò posto, per quanto riguarda il giudizio in esame avverso la coeva legge regionale n. 49/2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), l’art. 1 comma 1 stabilisce l’ammontare complessivo delle entrate e delle spese della Regione previste, tra l’altro, per il 2019.

Considerato che tale art. 1 comma 1 è strettamente correlato al predetto art. 3 comma 3 della legge regionale n. 48/2018, e preso atto del nulla osta comunicato dal MEF, si ritiene possibile rinunciare all’impugnativa dell’art. 1 comma 1 della legge regionale Sardegna n. 49/2018 (di cui al CT 10154/19).

Trattasi di rinuncia totale al ricorso in quanto, come confermato dal MEF, nulla osta alla rinuncia del contenzioso sull’intero art. 1, non rilevando autonomi motivi di impugnativa sui restanti commi della legge regionale in esame.
27-2-2019 / Impugnata
La legge regione Sardegna n. 49 del 28/12/2018 recante: “Bilancio di previsione triennale 2019-2021” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Art. 1 - approva gli stati di previsione delle entrate e delle spese negli importi ivi indicati. Al riguardo, si evidenzia che - come già osservato in merito all'articolo 3 della richiamata legge n. 48 del 2018 - per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Regione ha impegnato in favore dello Stato euro 250.245.000, a titolo di contributo alla finanza pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi.
Nel premettere che il predetto importo di euro 250.245.000, determinato senza tener conto del concorso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2015, pari ad euro 285.309.000, risulta sottostimato per euro 446.000 annui, si segnala che l'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pone a carico della Regione, nelle more dell'Accordo con lo Stato, il contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 536 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Sul punto, si rappresenta che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 6 del 2019 ha censurato il ritardo dello Stato nell'attuazione della precedente sentenza n. 77 del 2015 (che ha circoscritto temporalmente all'anno 2017 il concorso alla finanza pubblica previsto dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95/2012), affermando la necessità di tener "conto, nella sostanza e non solo nella formale petizione di principio, dell'esigenza attuativa della sentenza n. 77 del 2015".
Considerato che la sentenza n. 6/2019 potrebbe indebolire la difesa erariale in un eventuale giudizio di legittimità costituzionale sulla disposizione in esame e che sono stati avviati confronti tra lo Stato e la regione Sardegna per addivenire alla stipula di un’intesa diretta ad "una diversa modulazione dei flussi finanziari" che tenga conto dei criteri sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata, si evidenzia che la norma in esame genera minori entrate per il bilancio dello Stato prive di idonea copertura finanziaria per 285,309 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Tanto premesso, considerata la portata applicativa della richiamata sentenza n. 6 del 2019, in assenza della preventiva copertura finanziaria prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, si ritiene che la disposizione sia lesiva dell'articolo 81 della Costituzione.

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