Dettaglio Legge Regionale

Tutela sanitaria ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (14-6-2002)
Umbria
Legge n.9 del 14-6-2002
n.28 del 26-6-2002
Politiche infrastrutturali
2-8-2002 / Impugnata
La legge , dettando norme a tutela dell’ambiente e del paesaggio, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla materia di cui all’art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Inoltre le disposizioni regionali, riguardando le materie della tutela della salute, dell’ ordinamento delle comunicazioni e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, rientranti nella legislazione concorrente delle regioni ai sensi dell’ articolo 117, comma 3, della Costituzione, non risultano rispettose dei limiti che gravano su detta competenza in virtù della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che si atteggiano come principi fondamentali e si pongono come vincolo alla legislazione regionale, così come stabilito dall’ultimo periodo del citato comma 3 dell’art. 117 della Costituzione.
In particolare , quindi , si evidenziano i seguenti profili di illegittimità :
1) la norma di cui all’art.1, comma 2, prevedendo competenze regionali in ordine alla localizzazione, costruzione e modifica degli impianti che producono emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche, si pone in contrasto con l’articolo 5 della legge 36/2001 che riserva allo Stato la determinazione delle misure specifiche relative alle caratteristiche di detti impianti, e , nel prevedere una disciplina dei risanamenti e di individuazione dei limiti di esposizione , viola la riserva statale alla determinazione dei relativi criteri, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d),
2) la disposizione di cui all’articolo 2, laddove dispone che nella localizzazione di nuovi impianti i gestori e i concessionari siano tenuti a dimostrare le ragioni della indispensabilità degli impianti stessi, introduce un criterio nuovo ed ultroneo non previsto dalla legge quadro 36/2001 che, fissando le competenze delle regione (art.8, comma 1) pone il limite del rispetto dei criteri e delle modalità , dei valori di attenzione, dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
3) la previsione, contenuta nell’art. 4, comma 1, lettera b), secondo cui le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o delocalizzazioni di determinati impianti, contrasta con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 9 comma 2 della legge 36/2001, che, per gli impianti gia esistenti prevede che il loro risanamento debba avvenire secondo criteri determinati dallo Stato e con l’art.15, commi 4 e 5, della stessa legge 36/2001 secondo cui l’inosservanza delle norme a tutela dell’ambiente e della salute comporta la revoca dell’autorizzazione;
4) la disposizione di cui all’art.5, comma 1, lettera c), attribuendo alla Regione il compito di fissare i criteri per la elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento, si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, commi 1, lettera d) e 9,della legge 36/2001, che riserva dette attribuzioni allo Stato,
5) il medesimo articolo 5, comma 2, disponendo che ,in caso di inerzia dei gestori degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la Giunta regionale proponga il relativo piano di risanamento contrasta con quanto previsto in proposito dall’articolo 9, commi 3 e 6,della legge 36/2001 che disciplina esaurientemente la fattispecie e riserva allo Stato le relative procedure;
6) le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e correlato art.5, comma 1, lettera f), prevedendo che gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione siano sottoposti a procedure di VIA, esula dalle competenze regionali, non rientrando dette opere tra quelle da assoggettarsi a procedure di VIA in base al d.P.R. 12/4/1996 e successive modifiche e alla direttiva 97/11/CE;
7) la norma di cui all’articolo 13, prevedendo che la Regione definisca, tra l’altro, i criteri preordinati al risanamento degli impianti, ontrasta con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d) e 9 della legge 36/2001, che riservano allo Stato la definizione di detti criteri;
8) la norma transitoria contenuta nell’articolo 16 si pone in contrasto con la disciplina transitoria prevista dall’articolo 16 della legge statale quadro 36/2001.
Anche i Ministeri delle Attività produttive, dell’Ambiente e delle Comunicazioni hanno censurato la legge in tal senso.





mm

« Indietro