Dettaglio Legge Regionale

Valle Aosta
n.33 del 2-8-2002
Politiche ordinamentali e statuti
30-8-2002 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per la disposizione di cui all’art.7, primo comma, lettera a) che prevede l’invalidità delle liste che non presentino candidati di entrambi i sessi.Tale norma, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo, si pone in contrasto con l’art.3, primo comma, e con l’art.51, primo comma, della Costituzione, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.422 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoga previsione contenuta nell’art.32, terzo e quarto comma, della legge della Regione Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n.4, recante: “Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale”.Analogo parere ha espresso il Ministero dell’Interno.

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