Dettaglio Legge Regionale

Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobili (25-11-2002)
Emilia Romagna
Legge n.30 del 25-11-2002
n.162 del 25-11-2002
Politiche infrastrutturali
17-1-2003 / Impugnata
La legge, che modifica la disciplina regionale in materia di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti di telefonia mobile, è censurabile in quanto eccede dalla competenza regionale in materia di ordinamento della comunicazione, che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione è attribuita alle regioni in forma concorrente e quindi vincolata al rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia.
Considerato quindi che il decreto legislativo n. 198/2002 reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche, di preminente interesse nazionale, le norme in esso contenute devono ritenersi principi vincolanti.
In particolare :

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, e le collegate norme di cui all'art.3, commi 1 e 2, estendendo indiscriminatamente tutte le disposizioni della propria legge regionale in materia di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.leg.vo 198/2002 , contrasta con quanto stabilito dallo stesso d.leg.vo 198/2002 in particolare all'art. 3, comma 1, ove si afferma che dette infrastrutture sono opere di interesse nazionale realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal decreto stesso.

2. La norma contenuta nello stesso articolo 1, comma 2, prevedendo che per la localizzazione e la realizzazione di infrastrutture strategiche continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, viola il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del d.leg.vo 198/2002, che, ferme restando i vincoli previsti dalla normativa vigente a tutela della salute , dell'ambiente e del patrimonio culturale, stabilisce che le infrastrutture strategiche, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2 modificano alcune norme dell'articolo 8 della legge regionale 30/2000, concernente il regime delle autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile. Detta norma è illegittima in quanto deve ritenersi superata dal nuovo sistema autorizzatorio previsto dall'articolo 5 del d.leg.vo 198/2002 per particolari impianti da considerarsi strategici , che deve trovare uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale anche in considerazione della prevista formazione di un catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale (art.5, comma 2, d.leg.vo 198/2002).

Anche i Ministeri delle Comunicazioni e delle Infrastrutture e trasporti hanno censurato la legge in tal senso.

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