Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di comunità montane . (5-8-2003)
Abruzzo
Legge n.11 del 5-8-2003
n.24 del 27-8-2003
Politiche ordinamentali e statuti
10-10-2003 / Impugnata

La legge della Regione Abruzzo n.11/2003 prevede all’articolo 9, comma 2, l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs.n.267/2000, nell’ipotesi in cui i consigli dei comuni membri delle Comunità montane non provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla Comunità montana, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
Censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale appare la citata disposizione che disciplina l’esercizio di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, con il richiamo all’articolo 136 del d.lgs.n.267/2000, che prevede l’intervento del difensore civico regionale nei confronti degli enti locali che ritardino o omettano di provvedere al compimento di atti obbligatori per legge.
Nella fattispecie in esame, in realtà, il potere sostitutivo del difensore civico regionale opera nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva dei Consigli comunali, dato che l’organo rappresentativo della Comunità montana è composto da rappresentanti eletti dai Consigli comunali che ne fanno parte.
La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o all’ordinamento delle Comunità montane - che, peraltro, sono enti di carattere strumentale e non essenziale nell’ordinamento delle autonomie locali in generale e, quindi, non costituzionalmente necessari - la cui disciplina rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs.n.267/2000.
Ma l’esplicazione di tale attività rientra a tutti gli effetti nelle funzioni proprie dei Comuni stessi, così come indicate dall’articolo 42, comma 1, lettera m) del d.lgs.n.267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Pertanto, la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva del Consiglio comunale, di competenza esclusiva di quell’organo è adottata in violazione dell’articolo 114 della Costituzione, in virtù del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali, eccedendo, altresì, dalla competenza legislativa regionale in violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera p), che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane.

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