Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023. (4-5-2021)
Molise
Legge n.3 del 4-5-2021
n.23 del 6-5-2021
Politiche economiche e finanziarie
24-6-2021 / Impugnata
La legge regionale Molise n. 3 del 4 maggio 2021 recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023” non è conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e, di conseguenza, presenta profili di illegittimità costituzionale, che si espongono a seguire, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nello specifico, non sono conformi alla disciplina del citato d.lgs. n. 118/2011 le Tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 16), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p).
Al riguardo, si sottolinea che il Rendiconto 2019 (legge regionale n. 17/2020) è stato impugnato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021. Il disavanzo al 31/12/2019 non risultava correttamente determinato, si evidenziava da un lato il mancato ripiano del disavanzo nell'esercizio 2019 rispetto a quello previsto in via definitiva per detto esercizio e dall'altro la formazione di ulteriore disavanzo nel corso dell'esercizio 2019.
Il principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede che: "Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio".
Inoltre, il principio applicato 9.2.28 dispone che: "Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideteriminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianalo di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. [...] È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato”.
Pertanto, ai sensi dei su richiamati principi applicati, considerata la tardiva approvazione del rendiconto 2019, che non ha consentito l'applicazione del disavanzo 2019 all'esercizio 2020, entrambe le suddette quote di disavanzo (mancato ripiano 2019 e ulteriore disavanzo 2019) devono essere applicate all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio.

Conseguentemente, le Tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 16) e le conseguenti registrazioni contabili riguardanti l'applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, non sono conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e pertanto rappresentano una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per le suesposte considerazioni si ritiene si ritiene di dover impugnare la legge in parola dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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