Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003). (19-11-2003)
Abruzzo
Legge n.20 del 19-11-2003
n.36 del 5-12-2003
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 è stata deliberata l'impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 19 novembre 2003 recante " modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003)" in quanto:
a) l'art.1, comma 6, avendo previsto che le aziende sanitarie istituissero un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianità il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione di cui all'art.21 della legge 833/1978, si poneva in contrasto con i commi 1 e 3 di cui all'art.97 Cost.;
b) l'art. 1, comma 7 e 18, risultava carente della necessaria copertura finanziaria, ponendosi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La Regione Abruzzo, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n. 15/2004 che, agli articoli 192 e 193, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni impugnate. Si segnala, inoltre, che con successiva legge (l.r. n. 41/04) la Regione ha ridisciplinato la materia oggetto dell'impugnativa cui oggi si rinuncia, recependo i rilievi governativi.
Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti alla Corte Costituzionale.
29-1-2004 / Impugnata
La legge è censurabile in quanto:
a) l'art.1, comma 6, prevedendo che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianità il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione di cui all'art.21 della legge 833/1978, si pone in contrasto con i commi I e III di cui all'art.97 Cost. Infatti, come più volte confermato dalla Corte Costituzionale da ultimo con sentenza n. 274 del 2003, l'accesso al pubblico impiego deve avvenire con pubblico concorso mentre la norma di cui trattasi non prevede alcuna selezione, sia pure interna, di tipo concorsuale per l'attribuzione della qualifica di dirigente;
b) l'art. 1, comma 7 e 18, risulta carente della necessaria copertura finanziaria, ciò si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
Pertanto si ritiene che il provvedimento regionale debba essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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