Dettaglio Legge Regionale

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica. (5-8-2004)
Abruzzo
Legge n.22 del 5-8-2004
n.22 del 20-8-2004
Politiche infrastrutturali
8-10-2004 / Impugnata
La legge regionale presenta aspetti di illegittimità relativamente alle seguenti disposizioni:
1) la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) prevede la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico "catturato dalla marineria abruzzese" o allevato in impianti di acquacoltura e maricoltura dislocati nel territorio regionale o "nel mare antistante" la Regione. Tale disposizione, attuando una protezione della produzione agroalimentare locale con l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da un determinata località geografica, è suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale quindi non appare non in linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario n.2081/1992 e risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato dell'Unione europea che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi comunitari. La norma, quindi,non rispettando le citate disposizioni comunitarie, contrasta con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
La medesima disposizione, inoltre, considerato che la certificazione di qualità è finalizzata a garantire i consumatori e la concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e);
2) prevedendo , all'articolo 2, comma 1, lettera g), tra le finalità da perseguirsi tramite l'istituendo Fondo, quelle di conservazione e incremento delle risorse ittiche, la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché il monitoraggio di specie ittiche e dell'ambiente marino, fornisce una connotazione regionale a risorse biologiche,quali quelle ittiche, che necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto , peraltro, di accordi e trattati internazionali ( quali, l'UN Convention on the law of the sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995 ), considerato che la materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici riconducibili ad obiettivi di tutela dell'ecosistema e delle risorse ittiche che, sfuggendo per la natura stessa degli interessi da tutelare a confinamenti territoriali, richiedono una gestione unitaria. La norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettere a) ed s) della Costituzione;
3)la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca, nuova struttura regionale che opera nell'ambito della pesca, rappresentanti di organismi statali, quali ad esempio le capitanerie di porto. Tale disposizione, considerato che detta norme prescrittive nei confronti di rappresentanti di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi nuovi compiti, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134/04, "invade un ambito riservato in via esclusiva alla legislazione statale" ponendosi in contrasto con l'art.117, comma 2, lettera g) della Costituzione, in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
Per tali motivi la legge deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
Il Governo ha già censurato recentemente , per motivi in parte analoghi , la legge della regione Marche n. 11/2004.

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