Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e ss.mm.ii. (26-7-2021)
Basilicata
Legge n.29 del 26-7-2021
n.64 del 1-8-2021
Politiche infrastrutturali
23-9-2021 / Impugnata
La legge regionale, che reca la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e ss.mm.ii. è censurabile con riferimento alle disposizioni sotto evidenziate che presentano aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 117, terzo comma della Costituzione , con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Numerose disposizioni risultano violare il principio di legalità, in quanto rinviano la disciplina di aspetti essenziali a norme future di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, quali regolamenti e delibere di Giunta o bando di gara, senza indicare i criteri guida della successiva potestà regolamentare dell’organo regionale Giunta. La violazione della riserva di legge regionale contenuta nell’articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che si qualifica come norma interposta, si pone in contrasto con un principio fondamentale, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato, nella materia di legislazione concorrente quale quella della produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Detta illegittimità riguarda in particolare:
- La norma contenuta nell’articolo 12, comma 2, prevede che per i rinnovi, l’operatore economico partecipante deve attestare di aver gestito, impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt per un periodo di almeno cinque anni. La disposizione si pone in contrasto con l’articolo 12, comma 1-ter, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 79/1999, il quale, prevedendo che nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma statale disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e in particolare che “1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW”, stabilisce che il predetto requisito trovi applicazione in via generale e non solo con riguardo ai rinnovi delle concessioni.
- Analoghe considerazioni rilevano riguardo alla previsione di cui al citato art. 12, comma 3, ai sensi dei quale "Fermi restando i requisiti minimi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del D,Lgs. 50/2016, può stabilire ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria" nonché all'art. 15, comma 2, teso a rinviare a successivo atto regolamentare la definizione, in particolare, degli elementi essenziali del bando, dei requisiti di ammissione, nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dette disposizioni implicano infatti un rischio elevato di eccessiva dilatazione della discrezionalità dell'amministrazione concedente in sede di scelta
- L’articolo 13, comma 1, che prevede che la Giunta regionale stabilisca criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, sulla base dei criteri minimi individuati dallo stesso articolo 13 della legge regionale.
La disposizione si pone in contrasto con la delega attribuita dal legislatore nazionale attraverso il decreto legislativo n. 79/1999, che all’articolo 12, comma 1-ter stabilisce che: “Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: […] c) i criteri di ammissione e di assegnazione; […] e) […] i criteri di valutazione delle proposte progettuali”.
La norma in argomento delega la definizione dei suddetti criteri al regolamento di Giunta di
cui all’articolo 31, limitandosi ad elencare i criteri di cui tenere conto ma rinviando la definizione del loro contenuto al suddetto Regolamento, sottraendo, pertanto, al legislatore regionale la potestà che la legge dello Stato ha chiaramente attribuito a quest’ultimo.
- La norma contenuta nell'articolo 18 prescrive che il bando di gara possa prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo ad alcuni elementi indicati espressamente. Anche in questo caso, la formulazione letterale della disposizione rinvia al successivo bando di gara, che può stabilire ulteriori obblighi e limiti non definiti a priori dalla legge;
- Le norme contenute negli articoli 19 (Miglioramenti energetici per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge), 20 (Miglioramento e risanamento ambientale) e 21 (Misure di compensazione ambientale e territoriale), utilizzando espressioni quali "con particolare riferimento ai seguenti aspetti", oppure "l'assegnazione della concessione tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti", lasciano spazio a una successione
determinazione di ulteriori criteri da parte dell'organo esecutivo non definite dalla legge regionale.
Come già evidenziato, l'articolo 12, comma I-ter, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le regioni (e le province autonome) disciplinino con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale è demandato al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo. Nel quadro del riconoscimento di nuove prerogative in favore delle Regioni e delle Province Autonome, il legislatore statale, con la riforma di cui al citato decreto legge n.135 del 2018, ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. La materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia rientra, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nella legislazione concorrente, nell'ambito l'articolo 12, comma I-ter, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, si pone come norma nazionale di riferimento.
- L’articolo 24, comma 2, che, in relazione alla determinazione del canone di concessione, con particolare riguardo alla componente fissa, stabilisce un importo minimo non definito (non inferiore a 35 euro) rinviando poi ad apposito atto regolamentare la determinazione in concreto (art. 31 comma 1 lett.f), il che non consente di verificare se le misure che poi concretamente verranno scelte saranno o meno coerenti con le esigenze di economicità della produzione idroelettrica e di promozione delle energie rinnovabili.


Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra evidenziate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

« Indietro