Dettaglio Legge Regionale

Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. (13-12-2004)
Abruzzo
Legge n.42 del 13-12-2004
n.39 del 17-12-2004
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Oggetto: Rinuncia impugnativa legge Regione Abruzzo n. 42 del 13 dicembre 2004.

La regione Abruzzo ha emanato la legge n. 9/2005 (“Modifiche alla L.R. n.42/2004: integrazioni alla L.R. n1/2002, recante disposizioni in materia di elezioni regionali”), con la quale ha abrogato la legge regionale n. 42/2004, ad eccezione dell’art. 1 comma 1, contenente una disposizione a sostegno delle pari opportunità.
Quest’ultima legge, che dettava “integrazioni alla legge regionale n. 1/2002, recante norme in materia di elezioni regionali”, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28/01/2005, in quanto, intervenendo in materia di “sistema elettorale” regionale con disposizioni di carattere “sostanziale” (ad esempio attraverso l’eliminazione del c.d. “listino regionale” e con una disciplina del premio di maggioranza diversa rispetto alla normativa statale previgente), e non già di mero dettaglio, si poneva in contrasto con l’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto specificato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 196/2003, secondo cui, prima della promulgazione dei nuovi statuti regionali (come, appunto, nel caso della regione Abruzzo), le regioni possono intervenire in materia elettorale, discostandosi dalla previgente normativa statale (l. n. 108/1968, come modificata dalla l. n. 43/1995) solo in aspetti di “dettaglio”, per tutto quanto “non direttamente o indirettamente implicato dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999”.

Va rilevato che, poiché la legge regionale n.9/2005 abroga la precedente legge impugnata dal governo, ad eccezione dell’articolo 1 comma 1, contenente una norma a sostegno delle pari opportunità, vengono meno le relative censure di costituzionalità mosse dal Governo stesso.
Pertanto, si ritiene che si siano verificati i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 42/2004.
28-1-2005 / Impugnata
Con la legge n. 42/2004 la regione Abruzzo disciplina in maniera organica il sistema elettorale regionale, modificando una precedente legge regionale (la n. 1/2002), che la Corte Costituzionale, a seguito di impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato parzialmente illegittima con la sent. n.196/2003.
La legge in esame, prevedendo, tra le altre cose, l’abolizione del listino regionale e una disciplina del premio di maggioranza diversa rispetto alla legislazione statale vigente, detta norme che intervengono sul “sistema elettorale” organicamente inteso, non limitandosi ad incidere su “aspetti di dettaglio”, gli unici per i quali la Corte Costituzionale ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statuti.
Con la citata sent. n. 196/2003, infatti, la Corte Costituzionale ha precisato che le regioni, in assenza dei nuovi statuti, possono modificare la disciplina statale vigente in aspetti di dettaglio “per tutto quanto non direttamente o indirettamente implicato dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999”.
Va infatti evidenziato che la regione Abruzzo, allo stato attuale, non dispone ancora formalmente di un proprio nuovo Statuto ai sensi dell’art. 123 Cost., in quanto il testo statutario approvato secondo la procedura ivi regolamentata è stato impugnato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale. A seguito di tale impugnativa, la Regione ha provveduto a riapprovare in prima lettura un nuovo testo statutario.

In particolare, si rileva che, l’art. 5 della legge elettorale contiene una disposizione transitoria secondo la quale “fino all’entrata in vigore del nuovo statuto e della legge elettorale regionale, per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo si applicano le disposizioni della L.R. n.1/2002, di cui agli artt. 1,2,3, commi 2,6,8,9, così come integrate dalla presente legge”.
Così come formulata, tale norma stabilisce l’immediata applicabilità di tutte le disposizioni contenute nella legge n. 1/2002 come modificata dalla legge in esame.

Per questi motivi, la legge è suscettibile di configurarsi come costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con l’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla Corte Cost. con la sent. n. 196/2003.

Nel merito risultano, pertanto, assorbite le censure di illegittimità relative ai seguenti articoli, per contrasto con l'articolo 122 della Costituzione, che espressamente prevede che le norme elettorali debbano disciplinare compiutamente il sistema di elezione degli organi regionali, consentendo in un ambito di certezza giuridica, l'effettiva elezione di tutti i componenti del Consiglio regionale: articolo 1, comma 3, che introduce l'articolo 1 quater; articolo 2, comma 3, che introduce l'articolo 3 quater; articolo 2, comma 6, che introduce l'articolo 3 septies.

Si segnala, altresì, la difficoltà interpretativa della disposizione contenuta nel comma 4, dell'articolo 1quater della legge regionale n. 1/2002, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Data la delicatezza della materia, e le imminenti elezioni regionali, si ritiene ricorrano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.

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