Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) (6-5-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.11 del 6-5-2005
n.19 del 11-5-2005
Politiche infrastrutturali
24-6-2005 / Impugnata
La legge in esame reca l’attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE in materia –rispettivamente- di valutazione ambientale strategica (VAS), accesso del pubblico all’informazione ambientale e controllo dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.
I capi I e II della legge in esame, disciplinanti ognuno e rispettivamente l’attuazione delle prime due direttive citate, presentano i seguenti profili di incostituzionalità.
1) Preliminarmente deve affermarsi la violazione degli art. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della regione Friuli Venezia Giulia (L.Cost. n.1/1963).
I predetti capi recano infatti discipline la cui riconducibilità alla materia ambientale è estremamente chiara. Di tale materia, tuttavia, non vi è traccia nella elencazione di cui agli articoli in rubrica, i quali definiscono tassativamente gli ambiti e le materie dei diversi tipi di potestà legislativa della regione.
2) Capo I- articoli da 2 a 11: attuazione della Dir. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma lett. s) e comma quinto Cost.
L’attinenza della disciplina citata alla materia della tutela ambientale è di tutta evidenza. La prova immediata di ciò è nella semplice lettura degli obiettivi fissati dalla medesima direttiva. Essi consistono, infatti, nel raggiungimento di un “elevato livello di protezione dell’ambiente” e nella promozione “dello sviluppo sostenibile attraverso la integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi” ( art. 1 Dir. 2001/42/CE) , per i quali sono previsti criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi ( allegato 2 della direttiva ).
Tali obiettivi e criteri costituiscono standards di tutela la cui fissazione non può che essere riservata allo Stato nel suo ruolo di organo deputato alla cura di interessi di natura necessariamente unitaria; in ragione di ciò non può immaginarsi un intervento (nemmeno “sostitutivo” in sede di recepimento, come nel caso in esame) del legislatore regionale - il cui contributo alla cura del “valore costituzionale” ambientale, infatti, è stato ammesso dalla Consulta unicamente al di fuori della determinazione di tali standards unitari.
In virtù di quanto detto deve constatarsi la violazione anche dell’art. 117, quinto comma Cost.: da questo, infatti, si deve desumere la impossibilità in radice per la regione Friuli Venezia Giulia di provvedere al recepimento della direttiva citata, in quanto compresa in una delle materie di cui all’elenco del comma secondo del medesimo articolo 117 e non ricompresa fra quelle che lo Statuto riconosce come competenza legislativa primaria della Regione. Tale affermazione è vieppiù avvalorata dall’art. 16 della l. 11/2005 che afferma espressamente ciò che già era agevolmente ricavabile dalle norme costituzionali citate: le regioni e le province autonome, infatti, possono dare immediata esecuzione alle direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza.
3) Capo II - artt. 13,14,15: attuazione della Dir. 2003/04/CE in materia di accesso al pubblico delle informazioni ambientali; conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s e comma quinto cost., nonchè degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. r) cost.
La direttiva persegue l’obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico all’informazione ambientale; a tal fine, peraltro, “è promosso l’uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili” ( art. 1 Dir. 2003/04/CE).E' altresì prevista la disciplina dei casi di diniego della richiesta di informazione, qualora la stessa rechi pregiudizio a fattispecie ricadenti in ambiti di competenza esclusiva statale ( art. 4 comma 2 ). Anche in tal caso, dunque, l’appartenenza della disciplina di recepimento alla materia ambientale è fuor di dubbio: si rimanda, quindi, a quanto detto in tal senso al punto precedente, facendo altresì presente che il Governo ha già predisposto un decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria citata, già esaminato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2005. Si deve aggiungere, tuttavia, l’ulteriore censura determinata dalla contiguità di detta disciplina con la materia di cui all’art.117, secondo comma, lett. r Cost. (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale): tale materia, infatti, non è contenuta in alcun elenco di cui alle norme statutarie citate. In considerazione di ciò - ed una volta raggiunta la prova dell'autonomia di questa materia grazie all'inserimento della stessa nel novellato art. 117 Cost.- deve affermarsi l'insussistenza di qualsiasi fondamento alla potestà legislativa regionale in argomento e la conseguente spettanza in via esclusiva al legislatore statale.

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