Dettaglio Legge Regionale

Statuto della regione Emilia-Romagna. (31-3-2005)
Emilia Romagna
Legge n.13 del 31-3-2005
n.61 del 1-4-2005
Politiche ordinamentali e statuti
20-5-2005 / Impugnata



Si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale 31 marzo 2005 n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, pubblicato sul B.U.R. n.61 del 1 aprile 2005, per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto regionale ai sensi degli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.
Con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre 2004 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sul testo di legge statutaria della Regione approvato in seconda deliberazione il 14 settembre 2004.
Con sentenza n. 379/2004 la Corte Costituzionale dichiarava parzialmente illegittima la deliberazione statutaria con riferimento all’articolo 45, comma 2, terzo periodo, avente per oggetto l’incompatibilità fra le cariche di assessore e consigliere regionale, in quanto la materia è demandata dall’articolo 122 della Costituzione alla legge regionale.
Successivamente il Consiglio regionale con deliberazione n.638 del 18/1/2005 prendeva atto della sentenza della Corte Costituzionale e una volta esaurita la fase della richiesta di referendum, il Presidente della Regione, promulgava sul BUR del 1° aprile 2005, la legge regionale 31/3/2005 n.13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, provvedendo esclusivamente ad espungere il terzo periodo del comma 2, dell’articolo 45, dichiarato incostituzionale, non rideliberando il testo in doppia lettura conforme.
Si ritiene che la decisione della Corte Costituzionale di parziale annullamento della legge statutaria introduce un chiaro mutamento sia formale che sostanziale nell’aspetto del possibile referendum confermativo, in quanto il rispetto dello speciale procedimento di approvazione dello Statuto può essere garantito soltanto da una disciplina che regolando il procedimento referendario, assicuri comunque che il testo da sottoporre a referendum (e non quello diverso parzialmente modificato dalla Corte Costituzionale) sia stato, comunque, oggetto di due deliberazioni successive con intervallo non minore di due mesi.
Infatti, il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario, nel senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione, che ha per oggetto il testo approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su un identico testo.
Ne consegue che al corpo elettorale deve essere sottoposto, ai fini dell’attuazione della consultazione referendaria, lo stesso testo approvato dal Consiglio regionale.
Ciò emerge con chiara evidenza anche dalla L.r. n.29/2000, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha dettato norme di attuazione dell’articolo 123 della Costituzione. In particolare dall’articolo 2 che definisce la formula del quesito referendario, dall’articolo 7, che stabilisce le due risposte proposte alla scelta dell’elettore; dall’articolo 9 che specifica la formula della promulgazione per il caso di esito favorevole del referendum.
Né, peraltro, depone in contrario, l’affermazione dell’articolo 11 della citata l.r. n. 29/2000, che prevede che qualora il Consiglio regionale deliberi di apportare “modifiche non derivate da esigenze di mero coordinamento testuale e formale”, la deliberazione legislativa di modifica non si consideri nuova legge, in quanto l’espunzione di una norma statutaria non può essere riducibile a mera valenza formale ma nella complessiva struttura organica e funzionale del testo è un elemento spesso significativo al di là di valutazioni soggettive.
A fronte di quanto sopra esposto, considerando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte del testo approvato dal Consiglio regionale ne compromette irreparabilmente l’identità, in quanto il testo normativo residuo non corrisponde a quello espresso dall’organo rappresentativo con le modalità prescritte dall’articolo 123 della Costituzione, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale sullo Statuto della Regione Emilia-Romagna, per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello statuto regionale, come evidenziato nelle premesse, e l’illegittimità del modo di procedere della Regione. Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere del Consiglio di Stato - Sezione prima - del 12 gennaio 2005 (n.12036/2004) richiesto dalla Regione Emilia-Romagna.

« Indietro