Dettaglio Legge Regionale

Norme di semplificazione in materia di igene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale. (18-8-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.21 del 18-8-2005
n.17 del 22-8-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA L.R. n. 21/2005

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14/10/2005 è stata impugnata la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21/2005 recante "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale", in quanto alcune sue disposizioni, abolendo l'obbligo di presentare certificazione sanitaria in varie ipotesi, eccedono dalle competenze statutarie regionali incidendo, per un verso, su materie riservate dall'art. 117, comma 2, Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro ai sensi dall'art. 117, comma 3, Cost.
In particolare:
- l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, invade una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia "difesa e sicurezza dello Stato", di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Cost.
- l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, incide illegittimamente nelle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "norme generali sull'istruzione" che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva dello Stato.
- l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, contrasta, da un lato, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) e, dall'altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
- l'art. 2, comma 1, lett. c), i) e k), che elimina l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, riferendosi ad attività esposte a particolari rischi, contrasta, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

I punti di censura rilevati nei confronti delle lettere c), d), e), f), i), e k) del comma 1 dell'art. 2 possono tuttavia ritenersi superati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2004 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 12/2003 che prevede una serie di casi in cui le ASL non sono più tenute a rilasciare alcuni certificati sanitari, in quanto diverse leggi statali - tra cui il D. lgs. N. 626/1994 (artt. 16 e 17), il D. lgs. N. 502/1992 (art. 2, comma 2), e la legge n. 421/1992 (art. 1) - hanno individuato nel medico competente istituito presso la struttura lavorativa il soggetto esclusivamente deputato alla formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio a prescindere dall’età e dal rapporto di lavoro, riconoscendo peraltro ai legislatori regionali poteri di programmazione e riorganizzazione dell'assistenza sanitaria.

La censura di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 2 può ritenersi invece superata dal Disegno di legge regionale n. 198 approvato con deliberazione giuntale n. 1384 del 15 giugno 2006 che abroga la disposizione censurata ed è di prossima e imminente approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 21/2005, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
14-10-2005 / Impugnata
Alcune disposizioni della legge in esame, recante norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica nonché altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della l. cost. n. 1/1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro. La legge regionale presenta, in particolare, i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001 ("Istituzione del servizio civile nazionale"), e correlato art. 3, comma 1, del del d.lgs. n. 77 del 2002, attuativo della legge testè citata, laddove si statuisce che l'ammissione al servizio civile è subordinata, tra l'altro, al possesso del requisito della idoneità fisica certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale. In forza della suddetta previsione, la norma regionale in oggetto appare, pertanto, censurabile in quanto invade una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia "difesa e sicurezza dello Stato", di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Cost. (cfr., in tal senso, la sent. Corte Cost. n. 228 del 2004).
- l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, punto 3 del D.P.R. n. 487 del 1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), laddove è stabilito il principio secondo il quale possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneità fisica all'impiego. Di talchè, la norma regionale incide illegittimamente nelle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "norme generali sull'istruzione" che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva dello Stato.
- l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977 del 1967 che stabilisce che i minori "possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica" e relativa certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. Per i motivi appena esposti, le suddetta norma è da ritenersi illegittima in quanto contrastante, da un lato, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
- l'art. 2, comma 1, lett. c), i) e k), che elimina l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, riferendosi ad attività esposte a particolari rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 della d.lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari dei lavoratori "comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente". In particolare, poi, per la specifica attività inerente il mestiere di fochino l'accertamento del possesso dei requisiti fisici indispensabili è prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956. Mentre, per l'attività di conduzione di generatori a vapore il certificato di idoneità psicofisica è richiesto dall'art. 3 del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n. 99 del 16 aprile 1974) quale indispensabile per l'abilitazione alla conduzione dei generatori stessi. La norma in parola appare, pertanto, censurabile in quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la legge in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

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