Dettaglio Legge Regionale

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale). (18-11-2021)
Umbria
Legge n.15 del 18-11-2021
n.67 del 24-11-2021
Politiche infrastrutturali
21-1-2022 / Impugnata
La legge regionale, che prevede modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 riguardante “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 2, che, per le ragioni di seguito specificate, risulta eccedere dalle competenze regionali, determinando una indebita ingerenza nella materia “ordine pubblico e sicurezza” che l’articolo 117, secondo comma, lettera h, della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, oltre ad introdurre - seppur indirettamente - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di polizia, determinando pertanto, uno sconfinamento nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, riservata anch’essa, dall’art. 117, secondo comma 2, lettera g), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
In particolare, la previsione di cui all’articolo 35, comma 2, per effetto della quale viene sostituita la lettera b) dell’articolo 39 della legge regionale n. 23/2003, recante le ipotesi di decadenza dall’assegnazione, prevede che l’assegnatario o un altro componente il nucleo familiare decada dal beneficio nel caso in cui “abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale”. Tale previsione determina un’ingerenza del legislatore regionale nella materia “ordine pubblico e sicurezza”, riservata dall’articolo 117, secondo comma 2, lett. h), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. Nel dettaglio, si evidenzia l’ampiezza con cui la norma fa riferimento ai provvedimenti della pubblica sicurezza o della polizia locale, dai quali risulta il compimento di altrettanto non definite attività illecite. Non appare, infatti, chiaro a quali provvedimenti si riferisca la disposizione di rango regionale che appare, pertanto, foriera di inevitabili incertezze ermeneutiche, suscettibili di generare ricadute applicative nell’ambito della legislazione di pubblica sicurezza e conseguente contenzioso. Analoghe considerazioni valgono peraltro per i provvedimenti adottati dalla polizia locale. Inoltre, atteso che le informazioni relative ai citati provvedimenti di pubblica sicurezza vengono inserite nel Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 6, legge 1° aprile 1981, n. 121, e considerata l’impossibilità per i soggetti estranei alle Forze di polizia – salvo quanto previsto dall’art. 18, decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 – di accedere ai dati contenuti nel Centro medesimo, la disposizione regionale presuppone l’onere per gli operatori di polizia di comunicare l’eventuale adozione dei provvedimenti stessi, con un evidente sconfinamento nella competenza esclusiva dello Stato di cui al citato articolo 117, secondo comma 2, lett. h), della Costituzione.
Si rappresenta inoltre che i protocolli d’intesa, stipulati con le Prefetture competenti per territorio, previsti dal nuovo articolo 41-bis della legge n. 23/2003, introdotto dall’articolo 39 della legge regionale in esame, appaiono riferirsi esclusivamente all’effettuazione di azioni di controllo con riferimento ai citati provvedimenti di pubblica sicurezza. L’efficacia della previsione di cui alla lettera b) dell’articolo 39 della legge regionale n. 23/2003 non appare collegata in modo univoco alla stipula dei protocolli di cui all’articolo 41-bis e ben potrebbe, in base alla norma di legge vigente, operare indipendentemente dalla firma dei protocolli di intesa con le Prefetture, che “possono” essere stipulati. Ciò determina, da un lato, un obbligo di facere in capo all’Amministrazione dello Stato, dall’altro, l’indeterminatezza del precetto, relativamente ai presupposti della decadenza. Peraltro il citato obbligo di facere in capo all’Amministrazione statale viene individuato senza un preventivo atto pattizio al quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, va subordinato il coinvolgimento ad opera della Regione (cfr. Corte cost., ex plurimis, 134/2004; 161/2021).
La norma presenta dunque aspetti di illegittimità costituzionale non essendo subordinata l’efficacia della previsione normativa all’effettiva stipula dei menzionati protocolli, sì da consentire, per un verso, la compiuta individuazione dei provvedimenti a presupposto della decadenza dall’assegnazione, e per altro verso, il contenuto delle attività poste in capo agli organi statali.
Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata, limitatamente alla disposizione sopra indicata, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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