Dettaglio Legge Regionale

Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area. (25-8-2006)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.18 del 25-8-2006
n.35 del 30-8-2006
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio di Ministri in data 19 ottobre 2006, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 25 agosto 2006 recante: “Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni (artt. 1, 2, 3, lett.a), e 4, lett. b), disponendo l'istituzione della "Fondazione per la valorizzazione di Aquileia", avente il compito di predisporre i piani delle attività di ricerca archeologica e di promuovere la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale di Aquileia, con la facoltà di esercitare i "diritti d'uso su beni immobil", incidono sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma , lett. s), Cost.. In particolare, risultavano violati i principi fondamentali di tale materia contenuti negli artt. 88, 112, commi 2 e 4,del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni cultutrali e del paesaggio) che riservano allo Stato l'attività di ricerca archeologica, e prevedono che la valorizzazione dei beni culturali e il diritto d'uso su beni immobili possono essere esercitati da ciascun ente territoriale in base alla "proprietà" dei beni culturali che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che, essendo le aree di interesse archeologico di Aquileia ascritte al demanio dello Stato, solo quest'ultimo è legittimato alla loro valorizzazione.
Successivamente la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 4 del 23 febbraio 2007 concernente: “Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, contenente disposizioni per l’istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area”, ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti, tale ultima legge regionale modifica gli articoli precedentemente censurati sulla base delle osservazioni formulate dall'Amministrazione competente in apposito tavolo tecnico. Successivamente, il Governo ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 4 del 2007 nella seduta del 5 aprile 2007.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
19-10-2006 / Impugnata
Alcune disposizioni della legge in esame presentano profili di illegittimità costituzionale. Tali disposizioni eccedono, infatti, dalla competenza legislativa c. d. "integrativa" riconosciuta alla Regione dall'art. 6 dello Statuto speciale in materia di "antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna", ed eccedono altresì, applicando la clausola di maggior favore di cui all' art. 10 della l. Cost. n. 3/2001, dalla competenza concorrente attribuita alle regioni in materia di valorizzazione di beni culturali dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni che presentano tali profili di illegittimità costituzionale sono le seguenti:
- l'art. 3, lett.a), prevedendo che la Fondazione di Aquileia, istituita dalla Regione per la valorizzazione di tale sito, predisponga i piani delle attività di ricerca archeologica nella zona stessa, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) cost., e viola, in particolare, il principio fondamentale di tale materia contenuto nell'art. 88 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che riserva allo Stato l'attività di ricerca archeologica;
- gli artt. 1,2 e 4, e gli altri articoli a questi collegati, promuovendo la valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico di Aquileia (att. 1 e 2), e conferendo alla Fondazione di Aquileia "diritti d'uso su beni immobili di proprietà" (art. 4 lett.b) eccedono dalla competenza regionale violando il principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 2, del Codice dei beni culturali, secondo il quale la valorizzazione dei beni culturali può essere esercitata da ciascun ente territoriale in base alla "proprietà" dei beni culturali che ne costituiscono l'oggetto (c. d. principio dominicale della valorizzazione). Alla luce di tale principio, ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 2004, la Regione non è competente a dettare disposizioni in materia di valorizzazione delle aree di interesse archeologico presenti in Aquileia, trattandosi di aree ascritte al demanio dello Stato. Inoltre, stante l'appartenenza al demanio dello Stato dalla quasi totalità dei musei, delle aree e dei monumenti di interesse archeologico presenti in Aquileia, appare illegittimo l'art. 4, lett. b), che conferisce alla Fondazione "diritti d'uso sui beni immobili di proprietà", potendo disporre legittimamente in tal senso solo l'ente proprietario.
- l'art.1, prevedendo, al comma 1, la promozione della valorizzazione archeologica di Aquileia sulla base di "un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato" per la realizzazione di un parco archeologico, e attribuendo poi, al comma 2, alla Regione l'iniziativa della costituzione di una fondazione per la valorizzazione di Aquileia (aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti), viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto provvede in via immediata ed unilateralmente con legge, attraverso la Fondazione, alla valorizzazione di beni culturali appartenenti allo Stato senza che sia stata perfezionata l'intesa di cui al comma 1, la quale verrebbe in tal modo fortemente condizionata. Tali disposizioni violano altresì il principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali secondo il quale "al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione".

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'impugnativa della legge regionale in esame davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Costituzione.

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