Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla LR 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria 2006) e alla LR 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) 1° provvedimento di variazione (25-8-2006)
Abruzzo
Legge n.29 del 25-8-2006
n.82 del 8-9-2006
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27/10/2006, è stata deliberata l'impugnazione della l.r. Abruzzo n. 29/06, per i seguenti motivi:
- all'articolo 21 è previsto un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, al fine della valutazione delle istanze pervenute. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. g), della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato;
- agli articoli 38 ( Contributi all'API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria), e 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi) la legge regionale prevede la concessione di contributi in favore dei soggetti specificati nelle suddette norme. Tali norme regionali si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto si configurano come aiuti di stato in relazione all'articolo III-167 del Trattato di adozione della Costituzione Europea, e non rispettano le disposizioni del comma 3 del successivo articolo III-168 dello stesso Trattato, che prevedono la notifica in tempo utile alla Commissione Europea dei progetti diretti ad istituire aiuti, ed inoltre la sospensione dell'esecuzione di tali misure fino alla definitiva valutazione della stessa Commissione.

I commi 76 e 77 della l.r. Abruzzo n.47/06, intervengono modificando gli articoli 21 (in merito alla costituzione di un Comitato cui partecipano anche i Prefetti e i massimi rappresentanti delle Forze armate) e 38 (in materia di aiuti di Stato) della l.r. n. 29/06, oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale nella seduta del CdM del 27/10/06, nel senso indicato dal Governo.
L'articolo 44 è già stato oggetto di modifica da parte di una precedente legge regionale (art. 19 della l.r. n. 32/06, esaminata dal CdM del 19 gennaio 2007 come non impugnativa) per la quale sono pervenuti pareri favorevoli alla non impugnazione da parte delle Amministrazioni competenti.
Si propone, pertanto, la rinuncia all'impugnazione della legge di cui sopra, con avviso favorevole da parte dei Ministeri dell'Interno e delle Politiche europee che avevano sollevato i rilievi.
27-10-2006 / Impugnata
L'articolo 21 della legge in esame, rubricato "Istituzione Fondo per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia", finalizzato al finanziamento di interventi a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia, caduti in servizio nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, è illegittimo in quanto, al comma 2, è previsto un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, al fine della valutazione delle istanze pervenute. Alla formale costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. g), della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello stato, in quanto, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attibuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio delle loro potestà legislative: esse devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati" (cfr. sent. Corte Cost. n. 134/04)
In ultimo, la Corte, pronunciandosi su analoga questione, con la sentenza n. 30/06, nel confermare l'orientamento precedente, ha altresi sottolineato che "... ove alle Regioni fosse riconosciuta l’incondizionata possibilità di attribuire legislativamente - in forma autoritativa ed unilaterale - l’esercizio di funzioni pubbliche a uffici della amministrazione dello Stato o ad enti pubblici nazionali, seppure in sede locale, ne verrebbe all’evidenza compromessa la stessa funzionalità ed il buon andamento; quest’ultimo postula, infatti, un modello normativo unitario e coordinato, cui riservare la individuazione e la organizzazione delle attribuzioni e dei compiti demandati a quegli uffici o a quegli enti".
Con i successivi articoli 38 ( Contributi all'API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria), e 44 ( Interventi per il consolidamento di siti produttivi) la legge regionale prevede la concessione di contributi in favore dei soggetti specificati nelle suddette norme. Tali norme regionali si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto si configurano come aiuti di stato in relazione all'articolo III-167 del Trattato di adozione della Costituzione Europea, e non rispettano le disposizioni del comma 3 del successivo articolo III-168 dello stesso Trattato, che prevedono la notifica in tempo utile alla Commissione Europea dei progetti diretti ad istituire aiuti, ed inoltre la sospensione dell'esecuzione di tali misure fino alla definitiva valutazione della stessa Commissione.

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