Dettaglio Legge Regionale

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. (11-12-2006)
Lombardia
Legge n.24 del 11-12-2006
n.50 del 13-12-2006
Politiche infrastrutturali
7-2-2007 / Impugnata
La legge in esame detta norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
La legge è censurabile relativamente alle norme di cui agli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 per i motivi che seguono:

Le disposizioni di cui all’art. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 prevedono che la Giunta regionale determini, con apposito atto, le misure, e le relative modalità di attuazione, di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, le quali si applicano sull’intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali da individuarsi con un provvedimento della Giunta regionale. Tali misure, per la cui inosservanza vengono previste inoltre le relative sanzioni al successivo art.27, si pongono in contrasto con il quadro normativo relativo alle competenze in materia di circolazione veicolare. In tale ambito, l’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 285 del 1992, richiamato dall’art. 98, comma 1, lett. i, del D. lgs. n. 112 del 1998, attribuisce al Prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse poste fuori dai centri abitati, per motivi di tutela della salute, secondo le direttive impartite dal Ministro dei Trasporti. Simili provvedimenti ricadono nella competenza dei Comuni in relazione ai centri abitati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, del D. lgs. n. 285 del 1992. Al Presidente della Regione è attribuita la sola competenza a disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione sulle strade regionali, ex art. 6, comma 5, del D. lgs. n. 285 del 1992. Da qui deriva il contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”, trattandosi di materia riguardante la sicurezza e la circolazione stradale,così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004, nonché con l'art. 117 comma 3, Cost., considerato che le previste limitazioni sono funzionali anche alla tutela della salute dei cittadini e pertanto si atteggiano a principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Inoltre, la norma di cui all’art. 27, comma 18, contrasta con l’art. 117, comma 2, lett. g, Cost., che attribuisce la potestà legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, nella parte in cui prevede che per l’effettuazione dell’attività di controllo e di applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale in esame siano competenti ad emettere l’ordinanza ingiunzione, di cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981, i responsabili degli uffici da cui dipende chi ha accertato l’illecito, individuando nel responsabile dell’organo di polizia dipendente dallo Stato il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l’ordinanza ingiunzione, a giudicare sull’eventuale ricorso. Tale disposizione, quindi, impone un obbligo a carico di organi statali, eccedendo dalla competenza regionale, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134/2004.

Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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