Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale) (11-2-2019)
Molise
Legge n.1 del 11-2-2019
n.3 del 11-2-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
4-4-2019 / Impugnata
La legge regionale n. 1 dell’11 febbraio 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale)”, presenta profili d’illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di benessere animale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e per lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame apporta modifiche all’art. 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5, che disciplina le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali.

In particolare l'art. 1 della legge in esame, dopo il comma 4 del menzionato art. 2 della l. r. n. 5 del 2015 - secondo il quale “qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali” - aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede che: “Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'articolo 2-bis".
La disposizione introdotta dall’art. 1 della legge in esame, che, con formulazione generica e poco chiara, consente, in caso di non meglio precisate impossibilità o “non convenienza”, lo svolgimento delle competizioni degli equidi e degli ungulati su superfici dure, quali il cemento o l’asfalto, deroga alle misure di protezione della salute degli animali stabilite nel comma 4 della stessa legge regionale, e rischia di procurare danni a tali animali in quanto il calpestìo degli zoccoli sul terreno duro porta al consumo del materiale corneo, con la conseguente dolorosa stimolazione delle loro terminazioni nervose.
La disposizione regionale in esame non risulta in linea con i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla normativa statale in materia di benessere degli animali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Essa contrasta in particolare con l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 che, all'art. 8, rubricato "Manifestazioni popolari", dispone quanto segue: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni"
Inoltre, tenuto conto che durante le manifestazioni storiche che si svolgono nella regione Molise, denominate le "Carresi", sono coinvolti (oltre ai buoi) anche i cavalli, si impone al legislatore regionale il rispetto anche di quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della salute del 21 luglio 2011 - da ultimo prorogata con ordinanza del 26 luglio 2018, recante " Proroga dell' ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"- che, all'Allegato A, recante "Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali", prevede "a) II tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti".
La norma regionale in oggetto contrasta infine con quanto stabilito in generale dalla “Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia”, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, e ratificata con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che, all’art. 9, comma 2, prevede che non può essere applicato nessun trattamento e non può essere utilizzato nessun procedimento per elevare il livello naturale delle prestazioni degli animali sia nel corso delle competizioni sia in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute e il benessere degli animali stessi. Ne consegue la lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Alla luce di quanto sopra, l’art. 1 della legge regionale in esame, e l’intera legge regionale avente carattere normativo omogeneo, non appare in linea con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute e benessere animale, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa contrasta inoltre con il principio di leale collaborazione di cui è espressione il citato Accordo del 6 febbraio 2003, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che la lealtà che ispira il principio in parola richiede che la sottoscrizione di accordi trovi un seguito negli atti normativi successivi ( ex multis sent. nn. 24/2007 e 58/2007). Infine la legge regionale, contravvenendo a quanto disposto in materia di protezione degli animali dalla menzionata Convenzione Europea 13 novembre 1987, ratificata con legge n. 201 del 2010, non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti l’art. 1 della legge regionale in esame, e l’intera legge regionale avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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