Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. (19-3-2019)
Piemonte
Legge n.9 del 19-3-2019
n.12 del 21-3-2019
Politiche economiche e finanziarie
20-5-2019 / Impugnata
La legge della Regione Piemonte n. 9 del 19 marzo 2019, pubblicata sul B.U.R n. 12 del 21/03/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” presenta profili di non conformità alla Costituzione con riferimento a molteplici disposizioni e deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le motivazioni di seguito indicate.

Al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione sono applicate in entrata, oltre al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) di euro 4.209.235.336,27, ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015, anche la parte accantonata e la parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, pari rispettivamente ad euro 465.077.910,84 (al netto del predetto FAL) ed euro 114.546.674,87. Pertanto, l’“Utilizzo avanzo presunto di amministrazione” iscritto in entrata è pari a complessivi euro 4.788.859.921,98, come disposto dall’articolo 9 della legge regionale in esame.
Il Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7) evidenzia che il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 è negativo sia alla lettera A) (euro -1.796.595.764,02) sia alla lettera E) (euro - 6.585.455.686,00).
Al riguardo, si richiama il comma 898, dell’articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che dispone quanto segue: “Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”.
Per la Regione Piemonte, che ricade nella fattispecie del comma 898, l’importo del disavanzo da recuperare, così come evidenziato nell’allegato C al bilancio (articolo 9, comma 4, della legge regionale in esame), è pari ad euro 106.963.014,91.
Pertanto, fatto salvo l’Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità di euro 4.209.235.336,27 in attuazione dell’articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015, l’iscrizione in entrata alla voce “Utilizzo avanzo presunto di amministrazione” dell’importo di euro 579.624.585,71 (quale somma della quota accantonata e della quota vincolata) si pone in contrasto con quanto previsto dal predetto articolo 1, comma 898, della Legge n. 145/2018 e dal punto 9.2 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 che lo richiama, ovvero, per la regione Piemonte, la possibilità di applicare l’avanzo presunto di amministrazione per un importo non superiore ad euro 106.963.014,91.
Conseguentemente, si rileva un contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Inoltre, la parte terza del Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7), riguardante l’”Utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018”, riporta un totale pari ad euro 71.874.019,89, che non corrisponde all’applicazione in entrata della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, pari ad euro 114.546.674,87 (articolo 9, comma 3).
Con riferimento al “Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica” (allegato 8), per l’anno 2019 non viene rispettato il concorso alla finanza pubblica previsto dal comma 841 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla predetta legge, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 243/2012, tenuto conto di quanto previsto dal punto 5) dell’Intesa tra Stato e Regioni del 15 ottobre 2018.
Ai sensi della predetta Intesa, per il Piemonte è previsto l’obbligo di conseguire un saldo positivo di euro 139.549.944,95 per il 2019, laddove il suddetto Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica presenta alla voce “Equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 243/2012” l’importo di euro 79.843.508,94. Pertanto, la Regione Piemonte non si è adeguata alla suddetta Intesa tra Stato e Regioni del 15 ottobre 2018, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Inoltre, la prima colonna della tabella “Modalità di copertura del disavanzo” della Nota integrativa (allegato 6) non corrisponde alla colonna (b) della connessa tabella relativa alla “Composizione del disavanzo presunto”; inoltre la predetta tabella relativa alla “Modalità di copertura del disavanzo” indica un importo totale del disavanzo presunto al 31/12/2018 di euro 6.605.268.519,77 anziché di euro 6.585.455.686,00, come risultante dalla lettera E) del Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7), in contrasto con il punto 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011.
Inoltre, con riferimento all’“Elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo e loro utilizzo presunto” (Allegato C), i seguenti accantonamenti mostrano importi differenti da quelli riportati nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018; le differenze, di uguale importo ma con segno opposto, si compensano nel Totale:
- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): nell’Allegato C) pari ad euro 367.836.616,84; nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari ad euro 366.935.923,39;
- Fondo contenzioso: nell’Allegato C) pari ad euro 15.100.000,00; nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari ad euro 16.000.693,45.
Ancora, nella Nota integrativa non è rappresentato l’elenco delle garanzie fidejussorie come previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011, essendo rappresentato soltanto l’elenco delle garanzie per le quali la regione ha accantonato l’importo del debito garantito di cui all’articolo 62, comma 6, del predetto D.lgs. n. 118/2011.
Al riguardo, inoltre, si evidenzia che l’accantonamento effettuato sul capitolo 296968 “ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE RILASCIATE DALLA REGIONE PIEMONTE” - capitolo di spesa in conto capitale - dovrebbe invece essere di natura corrente, essendo destinato alla copertura dell’eventuale onere a carico della regione in caso di escussione del debito garantito.
Conseguentemente, per quanto precede, si rileva un contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 4: la norma, al comma 1, istituisce fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale. La disposizione, si pone in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, atteso che le economie vincolate dovrebbero confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Inoltre, il comma 2, prevede che la Giunta disponga il prelievo dai suddetti fondi di riserva per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi, si pone in contrasto con le regole di variazione del bilancio di previsione disciplinate dall’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.
La disposizione contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 5: la lettera f) del comma 1 prevede l’iscrizione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione dei tributi regionali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 18/2017 (Assestamento del bilancio 2017-2019). L'allocazione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) è impropria atteso che il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed altro ed è pertanto più idonea l’allocazione nelle pertinenti Missioni del bilancio.
Al riguardo, nel corso dell’esame della legge regionale citata n. 18/2017 erano state rilevate le medesime criticità: l’articolo 11, al comma 1, istituiva il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali, senza indicarne la quantificazione ed era già stato segnalato che l'allocazione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) era impropria.
Anche in tal caso, si rileva un contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 22: la disposizione in esame prevede che il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, iscritto nel capitolo di entrata 11315 “Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)”, sia destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, per la realizzazione di interventi di carattere ambientale, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2018 (posti a carico dell’annualità 2019 ai sensi del comma 4) ed euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri, si provvede con le entrate del suddetto capitolo di entrata 11315, che presenta uno stanziamento di euro 3.182.302,00 per il 2019 e di euro 4.100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Conseguentemente, lo stanziamento di entrata non garantisce la necessaria copertura finanziaria dei suddetti oneri.
La norma in esame si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, risultando priva di copertura finanziaria.

Per i motivi sopra evidenziati si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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